Legittime le limitazioni (con regolamento) per il consumo sul posto negli esercizi di vicinato.

0
81

Il Tar Lazio (sez. II ter, 26 aprile 2019, n. 5321) ha confermato la piena legittimità del “Nuovo Regolamento del Commercio nella Città Storica di Roma Capitale”, che veniva censurato (a detta dei ricorrenti) per le limitazioni che imponeva alle liberalizzazioni, con riguardo al “consumo di alimenti sul posto e somministrazione di alimenti”.

In via di sintesi: il nuovo Regolamento di Roma Capitale (approvato con delibera dell’Assemblea Capitolina n. 47 del 2018), che disciplina il commercio nel Centro storico, non contrasta con la normazione statale in materia di liberalizzazione del commercio -nella misura in cui questa contempla l’esclusione della apponibilità di limitazioni quantitative e qualitative di vendita delle merci per gli esercizi autorizzati- né con il principio costituzionale di libertà nell’iniziativa economica privata, la quale deve comunque essere coordinata e indirizzata alle utilità e alle finalità sociali, non potendo svolgersi in contrasto con esse.

Più nel dettaglio, il “consumo sul posto” non definisce un’autonoma categoria di esercizio commerciale di prodotti alimentari, bensì una modalità specifica di fruizione dei prodotti alimentari, che, a determinate condizioni di legge, si aggiunge alla vendita (e quindi ampliativa delle facoltà dell’esercente); ai fini della qualificazione dell’attività (se di somministrazione o consumo sul posto), deve procedersi ad una valutazione caso per caso delle singole fattispecie anche sulla base dell’art. 3, comma 1, lett. f bis), d.l. n. 223 del 2006 secondo cui il consumo immediato di prodotti da asporto all’interno di esercizi abilitati si distingue dalla ristorazione (e dunque non è soggetto ai relativi presupposti e requisiti abilitanti) in base ad un criterio sostanziale di accessorietà rispetto alla vendita da asporto, che deve mantenere un carattere prevalente e funzionale. Il nuovo Regolamento di Roma Capitale (approvato con delibera dell’Assemblea Capitolina n. 47 del 2018), così come è idoneo ad introdurre limiti e restrizioni nelle tipologie di attività ammesse nei diversi ambiti territoriali, è idoneo ad introdurre regole specifiche atte a distinguere i caratteri del “consumo sul posto” rispetto al servizio assistito tipico della somministrazione; ciò a maggior ragione laddove si tratti di risolvere profili ermeneutici della legislazione di riferimento derivanti dall’utilizzo da parte del legislatore di formule ambigue o ambivalenti o plurisenso, che dunque legittimano l’esercizio della potestà regolamentare ad integrare la fattispecie, concorrendo a chiarirne la portata (o prediligendo uno dei sensi possibili della norma primaria, o chiarendone le ambiguità, oppure ancora integrandone la portata e l’ambito di riferimento laddove questi siano rimasti non adeguatamente determinati ad opera del legislatore.

 Se questa connotazione è legittima, illegittima resta la parte del regolamento che prevede una necessaria anzianità triennale di iscrizione alla camera di commercio e di esercizio effettivo dell’attività per tre anni per poter aprire una nuova attività ; illegittimità dovuta al fatto che la previsione censurata si risolve in un appesantimento delle condizioni soggettive già vigenti in termini di legittimazione all’apertura dell’esercizio commerciale che non trova giustificazione nelle finalità di tutela che la deliberazione ha espresso a fondamento dell’approvazione del regolamento e che si aggiunge, duplicandoli, ai già previsti oneri di legge e di regolamento.

A beneficio dei colleghi che abbiano interesse a normare, a livello locale, la trattazione del tema, si segnalano le porzioni del regolamento capitolino che sono state giudicate perfettamente legittime: In pratica, all’interno della Città Storica, per la prima volta si regolamenta il consumo sul posto di alimenti e bevande, secondo leggi nazionali di settore: gli esercizi di vendita e artigianali del comparto alimentare non potranno destinare uno spazio interno per il consumo sul posto superiore al 25% della superficie totale, dovranno utilizzare arredi minimali, non potranno prevedere servizio al tavolo.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui