Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all’invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo.
Al conducente di veicolo viene intimato di fermarsi, da parte di funzionari, ufficiali ed agenti appartenenti ad un organo di polizia stradale, di cui all’articolo 12, codice della strada.
Il conducente del veicolo non solo non ottempera all’ordine di arrestare l’autovettura impartito con paletta segnaletica, ma si provoca atti di autolesionismo.
Viene denunciato per i reati di cui agli articoli 337 (per resistenza a pubblico ufficiale) e 650 (per l’inottemperanza all’ordine di fermarsi), codice penale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42951, dello scorso 11 ottobre, ha “raddrizzato il tiro” in relazione ai reati contestati.
La condotta di non aver ottemperato all’ordine di fermarsi integra il reato di cui all’articolo 650, codice penale oppure l’illecito amministrativo di cui all’articolo 192, comma 1, codice della strada?
Con riferimento al delitto di resistenza, i meri atti di autolesionismo possono avere integrato il reato de quo, non avendo l’interessato manifestato alcuna volontà di opporsi all’operato dei pubblici ufficiali?
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, il delitto di resistenza a pubblico ufficiale può essere integrato anche da una condotta autolesionistica dell’agente, quando la stessa sia finalizzata ad impedire o contrastare il compimento di un atto dell’ufficio ad opera del pubblico ufficiale.
Per quanto concerne invece l’inottemperanza all’obbligo di fermarsi, è invece fondata la doglianza riguardante la configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 650, codice penale: infatti, per giurisprudenza consolidata, nell’inosservanza dell’obbligo di fermarsi all’invito degli agenti in servizio di polizia stradale, costruita come reato dall’articolo 650, codice penale, e come violazione amministrativa dall’articolo 192, comma 1, codice della strada, risultano dei tutto identici sia il fine perseguito, cioè la prevenzione e l’accertamento di reati e infrazioni in materia di circolazione stradale, sia le rispettive condotte.
Ne consegue che, vertendosi nell’ipotesi di concorso apparente di norme, in forza del principio di specialità di cui all’articolo 9 della legge n. 689 del 1981, l’omessa ottemperanza da parte dei conducente di un veicolo all’invito a fermarsi di funzionari, ufficiali e agenti cui spetta la prevenzione e l’accertamento dei reati in materia di circolazione stradale integra gli estremi dell’illecito amministrativo previsto dall’articolo 192, comma 1, codice della strada, e non già quelli della fattispecie criminosa di cui all’articolo 650, codice penale.