Segreto istruttorio e diritto di accesso agli atti.

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2030

Interessante decisione del Consiglio di Stato sul diritto di accesso agli atti. A tale riguardo gli artt. 22 e 24 della L. 241/90 richiamano il diritto di poter accedere agli atti della P.A. e di richiedere copia.

Con riferimento, però, agli atti di P.G. questi risultano essere esclusi da tale diritto, in virtù della stessa norma sopra richiamata.

Il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sent. del 28/10/2016, n. 4537 ne ha ribadito la non ostensibilità degli atti di Polizia Giudiziaria per i seguenti motivi:

ai sensi dell’art. 24 comma 1 lettera a) della legge n. 241/90 come sostituito dall’art. 16 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi coperti da segreto o da divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge. In particolare, i documenti dell’amministrazione che costituiscono atti di polizia giudiziaria sono soggetti esclusivamente alla disciplina stabilita dall’art. 329 c.p.p. in base alla quale “ sono coperti da segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari; tali atti inoltre sono soggetti alla disciplina sul divieto di pubblicazione stabilita dall’art. 114 ss. c.p.p.;

fermo restando quanto previsto dal c.p.p., la giurisprudenza amministrativa sostiene che con riferimento ai documenti per i quali il diritto di richiedere copie , estratti, o certificati sia riconosciuto da singole disposizioni del codice di procedura penale nelle diverse fasi del procedimento penale, l’accesso vada esercitato secondo le modalità previste dal medesimo codice;

l’art. 329 c.p.p. concerne gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria o comunque su loro iniziativa; di conseguenza la giurisprudenza amministrativa ritiene che tali atti , anche se redatti da una pubblica amministrazione , siano sottratti al diritto di accesso regolato dalla legge n. 241/90.

 

 

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