MULTE E CARTELLE EQUITALIA: SERVONO DIECI ANNI PER LA PRESCRIZIONE

0
36

Aveva impugnato ben undici cartelle esattoriali relative a multe mai pagate per violazioni del codice della strada, per un totale di oltre 4 mila euro dal 2006 al 2010. Già, perché sperava di ottenere l’annullamento per ”intervenuta prescrizione”, ovvero perché erano trascorsi i cinque anni dalla notifica degli atti. Invece è andata male per un automobilista padovano. Il giudice di pace ha respinto il ricorso riconoscendo la ragione di Equitalia che si è costituita in giudizio; anzi, ha accertato e dichiarato la legittimità della pretesa creditoria avanzata da Equitalia, tranne per quanto riguarda un’unica cartella. All’automobilista non resterà che pagare le sanzioni maggiorate degli interessi.

 

IL FATTO L’automobilista  era stato destinatario di una serie di multe per violazioni del codice della strada; dell’esistenza delle cartelle esattoriali, però, avrebbe saputo, almeno è quanto sostenuto nel ricorso, solo in seguito a una verifica da lui eseguita, sulla sua situazione debitoria, negli uffici di Equitalia. Insomma, secondo l’automobilista, quelle cartelle non sarebbero mai state notificate. E, anche se ciò fosse avvenuto, sarebbe comunque decorso il periodo di tempo previsto dalle norme (cinque anni) affinché il preteso credito potesse essere vantato. Peraltro, aveva rilevato, non erano mai stati azionati “atti interruttivi” della prescrizione, applicabili alle contravvenzioni previste nel codice della strada. La procedura prevede che, in caso di mancato pagamento della multa, il verbale relativo alla sanzione è notificato all’interessato a cura della polizia municipale. E se il debito non è ancora saldato entro il termine, il Comune competente trasmette la posizione da recuperare a Equitalia che redige una cartella di pagamento e la notifica entro un altro termine. In tema di sanzioni amministrative per la violazione del codice stradale, si è sempre ritenuta applicabile la prescrizione quinquennale del diritto a procedere alla riscossione delle somme. Prescrizione che decorre dalla notifica del verbale della multa all’automobilista. E questo in base a una lettura integrata fra due norme, l’articolo 209 del codice stradale e l’articolo 28 della legge 689 del 1981. L’avvocato di Equitalia si è opposto a quella “lettura”, richiamandosi a una recente sentenza del giudice di pace di Padova, depositata il 18 dicembre scorso che, a sua volta, si rifà a una pronuncia della Corte di Cassazione del febbraio 2014. Secondo la Suprema Corte «devono decorrere dieci anni dalla notifica della cartella di Equitalia perché possa ritenersi intervenuta la prescrizione del diritto alla riscossione delle infrazioni al codice della strada». Il giudice  scrive nella sentenza che non solo «è stata resa prova dell’avvenuta regolare notifica delle cartelle esattoriali, con referti di notifica, e dei verbali a monte delle cartelle stesse nonché del fatto che non è intercorso il termine di prescrizione…». Ma specifica «fra l’altro non sono ancora trascorsi i dieci anni che la Cassazione ha affermato necessari dalla data di notifica della cartella prima del pagamento dell’importo ingiunto perché possa ritenersi intervenuta la prescrizione».

Mimmo Carola 

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui