Quando sussiste il reato di resistenza a pubblico ufficiale?

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In sede di convalida dell’arresto, il giudice, oltre a verificare l’osservanza dei termini previsti dall’art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell’operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare nè la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), nè l’apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito).

 E’ il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione Penale, con la sentenza 12 gennaio 2015, n. 932

Integrano il delitto di resistenza a pubblico ufficiale le espressioni di minaccia che manifestino la volontà di opporsi allo svolgimento dell’ atto d’ ufficio e risultino idonee ad incutere timore e coartare la volontà dei destinatario.

Inoltre, nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale il dolo specifico si concreta nel fine di ostacolare l’attività pertinente al pubblico ufficio o servizio in atto, cosicchè il comportamento che non risulti tenuto a tale scopo, per quanto eventualmente illecito ad altro titolo, non integra il delitto in questione.

Non integrano invece  il delitto di resistenza a pubblico ufficiale le espressioni di minaccia rivolte a quest’ultimo, quando non rivelino alcuna volontà di opporsi allo svolgimento dell’atto d’ufficio, ma rappresentino piuttosto una forma di contestazione della pregressa attività svolta dal pubblico ufficiale.

di Marco Massavelli

 

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