Motocicletta “pesante” e patente B di men che quarantacinquenni: la sanzione amministrativa dei tempi che furono, la sanzione penale dei tempi contemporanei e l’insostenibile leggerezza dei giudici. Pino Napolitano

0
11
La vicenda dei titolari di patente di categoria B conseguita dopo il 25 aprile 1988 che guidano motoveicoli di grossa cilindrata, almeno per la presente applicazione su strada e per la futura applicazione nelle aule giudiziarie, dovrebbe trovar pace.
Senza scavare troppo nel passato, per ben due volte la questione della sanzioni applicabile a questi conducenti approdo, sul finire degli anni novanta del secolo scorso, alla Corte costituzionale e per entrambe le volte da lì tornò miseramente ridimensionata, al punto da invogliare il Ministero dell’interno a scrivere una desolata circolare che riteneva (saggiamente) non applicabile al caso alcuna sanzione.
Nel 2003 si presa atto del vuoto normativo e della valutazione della Consulta che “suggeriva” un trattamento punitivo meno aggressivo di quanto prevedesse il diritto penale. Ne emerse, sull’onda di più vaste modifiche, la riscrittura dell’articolo 125 del codice della strada, sotto la cui ala poteva riposare la risposta sanzionatoria a siffatta condotta.
La questione, ovviamente non è più in questi termini e, per come dal 19 gennaio 2013 sono sistemate le norme del codice della strada che disciplinano la materia, la condotta di chi guidi un motoveicolo di grossa cilindrata avendo solo conseguito (dopo il 25 aprile 1988) una patente B (e non avendo la “corrispondente” patente A)  è assoggettata alla sanzione penale prevista dal comma 15 dell’articolo 116.
Interessante, a questo punto, diventa la sentenza della quarta sezione penale della Corte di Cassazione n°7345, depositata il 18 febbraio 2015.
La questione trattata dagli ermellini di Piazza Cavour, atteneva ad un marchiano errore commesso dai giudici della sezione (Salò) distaccata del Tribunale di Brescia che,omettendo di considerare la pur semplicissima questione della natura amministrativa di una simile condotta consumata nel luglio del 2009, aveva comminato la sanzione penale per questo caso, senza voler peraltro qui approfondire la non meno rilevante (in punto di superficialità di giudizio) questione che mancava, agli atti del processo, addirittura la prova dell’avvenuta commissione del fatto (era, pare, del tutto vago il fatto che il condannato stesse guidando o meno…).
La Cassazione, nello specifico, altro non ha potuto fare che cassare questa sentenza poiché il fatto, all’epoca della commissione del fatto, non era previsto dalla Legge come reato.
Due le considerazioni in margine:
  1. dalla sentenza si desume chiaramente che per i fatti di tale consistenza commessi dopo il 19 gennaio 2013, la sanzione penale non incontra alcun problema; ciò, quanto meno, è un sollievo poiché stabilizza l’assetto di una norma tormentata.
  2. Dalla sentenza si desume che è un gran bene che il Parlamento abbia abbozzato, per quel poco che è (e davvero non si capisce di cosa si lamentino i magistrati!), i primi profili tangibili di responsabilità civile dei magistrati; forse, se non altro la norma -tanto contestata da giudici abituati a punire senza temer punizione alcuna- sarà utile a fare applicare maggiore attenzione a chi decide della sorte giudiziaria delle persone.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo
 

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui