Il Comune di Saluzzo ha adito la Corte di cassazione sperando di invertire la sua sorte maturata, da ultimo, con la sentenza della Corte di appello di Torino n°1494/2012 che aveva sancito la responsabilità dell’amministrazione comunale in relazione all’incidente mortale maturato tra il conducente di un veicolo ed un “fittone” (rectius: dissuasore di sosta in cemento). Nello specifico, la corte territoriale sanciva la civile responsabilità ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c. del Comune di Saluzzo e, riconoscendo il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. nella misura del 50%, per l’effetto condannava il predetto comune al risarcimento del 50% dei danni patiti dagli appellanti in conseguenza del decesso del conducente del veicolo.
La terza sezione della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-07-2016, n. 15785) rigetta il ricorso e conferma la sentenza di appello. Dei vari motivi di ricorso merita scrutinare quello relativo alla questione sottesa all’applicabilità dell’art. 2051, così risolta dagli ermellini:
“..essendo nella specie indubbio che il “fittone” era di proprietà comunale, che si trovava collocato su strada comunale e che lo stesso era nella piena disponibilità e sotto il controllo dell’Ente, la doglianza è infondata là dove vorrebbe, in riferimento al sinistro de quo, escludere, con tutti gli effetti che ne conseguono, la sussistenza del potere-dovere di custodia del detto manufatto in capo al Comune di Saluzzo sulla base di una mera astratta configurazione dell’obbligo di custodia, siccome da assumersi limitato al ristretto ambito funzionale del “fittone” medesimo delineato dalle norme del codice della strada (dissuasione di sosta di veicoli), senza curarsi, però, dell’effettivo posizionamento del manufatto sulla sede stradale (ritenuto dal giudice del merito non appropriato)…. Invero, è consolidato l’orientamento per cui il soggetto che ha la padronanza e l’effettiva disponibilità giuridica e di fatto della cosa e, quindi, il pieno governo della res, ha il potere-dovere di vigilare sulla stessa per impedire che produca danni a terzi (tra le altre, Cass., 2 febbraio 2006, n. 2284; Cass., 17 gennaio 2008, n. 858; Cass., 1 aprile 2010, n. 8005)”.
Così, a dispetto del fatto che il conducente deceduto (e di questo ci dispiace) acclaratamente percorresse la strada alla velocità di 80 Kmh a dispetto dei 50Kmh prescritti, sussiste responsabilità per la collocazione “anomala” di un dissuasore di sosta, giudicato concausa al 50% del fatto luttuoso.
Mi domando, alla luce della disciplina posta dall’articolo 589 bis cp, cosa sarebbe accaduto, nel caso di specie, alla luce del permanente stimolo verso gli organi di polizia stradale a rilevare anche eventuali violazioni da parte degli enti proprietari della strada.
In merito al collocamento di dissuasori di sosta e alla responsabilità dell’Ente proprietario della strada, quale organo di Polizia Stradale segnavo al Comando il posizionamento di suddetti dissuasori, specificando quando disposto dalla Direttiva del MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del CdS in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 28 dicembre 2000 e quanto disposto dal’art. 180 com. 6 D.P.R. 495/92, secondo il quale «i dissuasori di sosta devono essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell’ente proprietario della strada».
Ovviamente nonostante la segnalazione, nulla è stato fatto!!!
Non c’è dubbio che ci riscontra una grande superficialità in materia da parte dei Comuni. E’ importante, comunque sia continuare a segnalare la necessità del pedissequo rispetto delle regole.