Sono dovute le maggiorazioni legali previste dall’articolo 27 della L. n. 689 del 1981, anche per le sanzioni stradali.
Un Comune ricorre in appello, contro la sentenza del Giudice di pace che aveva espunto, dalle somme della riscossione le maggiorazioni legali previste dall’articolo 27 della L. n. 689 del 1981 alle sanzioni amministrative. Ii Giudice di prime cure aveva seguito l’indirizzo minoritario di cui alla sentenza Cassazione civile 16 febbraio del 2007 n. 3701, secondo cui alle sanzioni, come nella specie stradali, si applicherebbe l’articolo 203, comma 3 del codice della strada il quale, in deroga all’articolo 27 della L. n. 689 del 1981, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza – ingiunzione, prevede l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%.
Il tribunale di Termini Imerese, in sede di appello (Sent., 30-10-2019) ha sancito che tale interpretazione non ha avuto seguito nella giurisprudenza della Cassazione la quale, con la pronuncia del 22 ottobre del 2017 n. 2117, premettendo che la disciplina dettata dagli artt. 203 e 204 C.d.S. (che conferiscono efficacia di titolo esecutivo, rispettivamente, al verbale di accertamento non opposto ovvero alla successiva ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione), e dal successivo art. 206 (che, ai fini della riscossione della stessa, dichiara applicabili, mediante il rinvio alla L. n. 689 del 1981, art. 27 le norme previste per l’esazione delle imposte dirette), costituisce, tanto con riferimento alla fase della formazione del titolo esecutivo, quanto in relazione a quella della esecuzione coattiva, un sistema tassativo e derogatorio rispetto a quello previsto dalla normativa generale, si è conformata a quell’orientamento della stessa Corte che, in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), ha ritenuto che la maggiorazione del dieci per cento semestrale, L. n. 689 del 1981, ex art. 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, abbia natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicchè è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (da ultimo, Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 1884 del 01/02/2016; in precedenza, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 22100 del 22/10/2007). La giurisprudenza di legittimità, più in particolare, ha chiarito che, sebbene la lettera dell’art. 206 C.d.S., comma primo (“se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 22 della L. 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall’art. 27 della stessa L. 24 novembre 1981, n. 689”), potrebbe indurre a ritenere che il rinvio all’art. 27 si riferisca esclusivamente alle modalità di riscossione mediante ruoli, non anche agli importi da iscrivere a ruolo, che resterebbero perciò disciplinati dall’art. 203, C.d.S., comma terzo, vi sono, però, dati interpretativi di sistema che inducono a ritenere che il rinvio sia fatto alla norma nella sua interezza: in primo luogo, la mancata limitazione del rinvio ad uno, o più, dei diversi comma di cui l’art. 27 si compone; in secondo luogo, il testo dell’art. 203 C.d.S., comma terzo (per il quale “qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento), che mentre contiene una deroga espressa all’art. 17 della L. n. 689 del 1981, non altrettanto prevede rispetto all’art. 27, comma sesto; in terzo luogo, infine, la funzione che quest’ultima norma attribuisce alla sanzione aggiuntiva, vale a dire quella di assorbimento degli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti: questa funzione è coerente con l’intero sistema di irrogazione e di riscossione delle sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada (poiché gli interessi sono esclusi dalla previsione dell’art. 203 c.d.S. e non vi è alcuna norma apposita che ne regoli la riscossione in difformità da quanto previsto dall’art. 27) (cfr: Cassazione civile 2016 n. 21259). Tale ultimo indirizzo interpretativo, inoltre, è stato anche confermato da una più recente sentenza che, ripercorrendo l’iter argomentativo della superiore pronuncia, ha affermato il seguente principio di diritto, “In materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell’art. 27 della L. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (cfr: ordinanza 06 luglio del 2018 n. 17901).
“Ne deriva, pertanto, in linea con il prevalente orientamento giurisprudenziale, il cui iter logico giuridico appare maggiormente condivisibile, che la sentenza impugnata vada riformata nella parte in cui è stata considerata illegittima l’intimazione di pagamento n. (…) del 27.04.2015, emessa del comune di Bisacquino, relativamente all’applicazione delle maggiorazioni ex articolo 27 della L. n. 689 del 1981, le quali, invece, per quanto sopra argomentato, vanno considerate come legittime”.