Modifica dell’accesso e sanzioni.
Con verbale n. 1637, elevato il 23 luglio 2014 dagli agenti della Polizia stradale della Provincia di Salerno, notificato il 7 agosto 2014, era contestata ad A.G. la violazione dell’art. 22 C.d.S., commi 4 e 11, per aver trasformato la scarpata in terra, a monte della strada provinciale n. (OMISSIS), in piazzole sostenute da massi di pietra e per aver pavimentato l’accesso carrabile con terriccio “stabilizzato”, sempre a monte della strada provinciale n. (OMISSIS). Avverso tale verbale di contestazione, A.G. proponeva opposizione, davanti al Giudice di Pace di Sapri, chiedendo che fosse disposto l’annullamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, secondo cui doveva essere corrisposto il pagamento, in misura ridotta, della somma di Euro 168,00, e della sanzione accessoria, con cui era stato ordinato il ripristino dello stato dei luoghi. Il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 75/2015 del 30 ottobre 2015, rigettava l’opposizione, ordinando all’opponente il pagamento della somma di Euro 168,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, e confermando, per il resto, il verbale di contestazione opposto. Sul gravame interposto da A.G., con la resistenza della Provincia di Salerno, il Tribunale di Lagonegro, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione e, per l’effetto, confermava la pronuncia appellata. A sostegno dell’adottata pronuncia il Tribunale rilevava: a) che, in ordine al motivo di appello con il quale era stata dedotta l’illegittimità del verbale opposto per omessa indicazione del termine di pagamento nella misura ridotta, il verbale di accertamento riportava l’importo previsto per il pagamento in misura ridotta nonchè i termini entro cui esso poteva avvenire, pari a sessanta giorni, conformemente a quanto ritenuto dalla sentenza di prime cure; b) che, con riguardo alla mancata previsione di ulteriori forme di pagamento, tale possibilità non era contemplata dalla legge; c) che gli accertamenti operati dai pubblici ufficiali, nell’esercizio delle proprie funzioni, facevano piena prova fino a querela di falso; d) che le condotte descritte nel verbale di contestazione, imputate al trasgressore, integravano l’illecito amministrativo previsto dall’art. 22 C.d.S., commi 4 e 1, non essendovi in atti alcuna prova di una preventiva autorizzazione, nè della ricorrenza di una situazione emergenziale, tenuto conto sia della documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado sia delle dichiarazioni rese dai testi escussi; e) che, ai fini della contestazione della veridicità degli accertamenti compiuti dai pubblici ufficiali, il trasgressore avrebbe dovuto proporre querela di falso, essendo, in mancanza, i fatti accertati e le operazioni svolte dagli agenti coperti da fede pubblica. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, A.G.. Ha resistito con controricorso l’intimata Provincia di Salerno.
Come è andata a finire in Cassazione?
Secondo il Collegio (Cass. civ. Sez. II, Ord., 04-10-2022, n. 28724) L’illecito amministrativo di cui all’art. 22 C.d.S., commi 4 e 11, secondo cui sono vietate le “trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti” nonchè le variazioni nell’uso di questi, “se non autorizzate dall’ente proprietario della strada”, è integrato allorchè siano alterate le condizioni, non solo dell’innesto (ossia dello sbocco direttamente confinante e prospiciente con la strada pubblica da cui avviene l’accesso), ma anche dell’ingresso che ricade nella proprietà privata (ossia del percorso attraverso cui tale accesso avviene, sia esso una rampa, una scarpata o piuttosto una derivazione posta sullo stesso piano della strada pubblica). La ratio di tale lettura risiede nel fatto che non solo la collocazione topografica dell’invito (ossia del punto in cui avviene l’accesso), ma anche la concreta conformazione del correlato percorso, valgono ad assicurare la sicurezza della circolazione e la piena viabilità e fluidità dello sbocco sulla strada pubblica, requisiti la cui valutazione è rimessa all’ente proprietario della strada, preposto al rilascio dell’autorizzazione. Sicchè anche il mutamento della sezione di tale accesso o diramazione, ovvero delle sue caratteristiche plano-altimetriche, ricade nella condotta sanzionata, ove non sia stato sottoposto al previo vaglio dell’ente proprietario. Infatti, solo la ponderazione delle condizioni di tale modifica, ai fini dell’incidenza sull’agevole immissione e uscita dalla strada pubblica, con piena garanzia della relativa visuale, consente di legittimare la trasformazione. Nella fattispecie, la rilevata trasformazione della scarpata in terra, a monte della strada provinciale, in piazzole sostenute da massi di pietra, certamente rientra nel concetto di trasformazione dell’accesso, vietata dalla previsione evocata. Al contempo, l’ulteriore condotta evidenziata, ossia la pavimentazione dell’accesso carrabile con terriccio “stabilizzato”, rientra anch’essa nell’illegittima trasformazione, in quanto effettuata sulla scarpata modificata in piazzole, con la conseguenza che non può essere giustificata dall’ottemperanza agli obblighi del concessionario, che doveva pavimentare l’accesso originariamente assentito, in modo che da esso non provenisse fango o polvere sulla strada provinciale, ai sensi dell’art. 7 di tale concessione. All’esito, la trasformazione della scarpata e la correlata pavimentazione della scarpata trasformata, quale fattispecie concretamente contestata al trasgressore, corrispondono alla fattispecie astrattamente prevista e sanzionata dalla norma evocata.
La verifica del descritto mutamento era coperta dalla fede privilegiata dell’atto pubblico redatto dagli agenti della Polizia stradale. E tanto perchè la realizzazione delle piazzole sostenute da massi di pietra è stata rilevata quale oggettiva descrizione di uno stato di fatto personalmente constatato. A fronte del descritto quadro fattuale, la trasformazione è stata desunta dalla comparazione con lo stato pregresso dei luoghi, risultante dalla concessione a suo tempo rilasciata (concessione di cui alla determina n. 3129 in data 8 settembre 2005), in cui evidentemente si faceva riferimento alla sussistenza di una scarpata, profilo, questo, peraltro, non contestato dallo stesso ricorrente, che ha riconosciuto espressamente di avere effettuato i lavori di mutamento dell’originaria scarpata in terra. Ora, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante nè ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014; Sez. 2, Sentenza n. 25842 del 27/10/2008). E non vi è dubbio che la descrizione dello stato dei luoghi – da cui è stata desunta la trasformazione – era coperta da fede privilegiata, sicchè la relativa contestazione avrebbe richiesto la proposizione di una querela di falso.