Cumulo giuridico, ex art 198 ammesso per violazioni in materia di pubblicità

0
306

Cumulo giuridico, ex art 198  ammesso per violazioni in materia di pubblicità.

Per avere collocato due impianti pubblicitari monofacciali fuori dal centro abitato di un Comune in vista dell’arteria autostradale e per avere tali impianti dimensioni non consentite rispetto alle prescrizioni stabilite per l’installazione fuori dal centro abitato, la società pubblicitaria sanzionata chiedeva che fosse disposto l’annullamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ovvero, in subordine, che – in ragione del concorso formale tra più illeciti commessi con la stessa azione – fosse rideterminata una sanzione unitaria. Il Giudice di Pace adito rigettava l’opposizione, dichiarando la legittimità dei provvedimenti amministrativi opposti, per violazione dell’art. 23 C.d.S., commi 7 e 13 bis, nonchè del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 48, comma; tuttavia, ai sensi dell’art. 198 C.d.S., comma 1, riduceva la sanzione complessiva da Euro 10.312,00 ad Euro 5.034,00, con compensazione delle spese del procedimento di opposizione.

Non contenta del buon risultato conseguito (un dimezzamento è meno di noente) la stessa società appellava presso il Tribunale  che in parziale accoglimento dell’appello spiegato rideterminava la sanzione amministrativa pecuniaria complessiva in Euro 4.734,00, sempre ai sensi dell’art. 198 C.d.S., comma 1. Contro la pronuncia di Appello, veniva, sempre dalla ricorrente originaria, interposto ricorso per Cassazione.

Con ordinanza della sezione II, del 06-10-2022, n. 29000, la Cassazione respinge il gravame chiarendo che l’autore della violazione di apposizione abusiva di cartelli pubblicitari (nella fattispecie in prossimità di autostrade) è appunto l’installatore abusivo, che nel caso di specie deve ritenersi identificato pacificamente nella società ricorrente, la quale ha anche esplicitamente ammesso di aver collocato gli impianti pubblicitari; inoltre, non hanno sbagliato i giudici di merito a non entrare nel merito della valutazione della pericolosità concreta o meno del messaggio pubblicitario. Ciò in quanto tale valutazione è stata fatta preventivamente del legislatore della pericolosità di ogni messaggio pubblicitario avvistabile dall’autostrada, in qualsiasi forma possibile, che non lascia spazio a diversi apprezzamenti in concreto da parte dell’interprete (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17704 del 02/09/2005).

Ricorso rigettato e versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui