Misurazione delle velocità e distanza dal segnale: massimo 4 chilometri, minimo, non si sa.

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Un avvocato ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza n. 572/2013 del Tribunale di Bolzano, che aveva rigettato l’appello proposto dallo stesso avvocato contro la sentenza n. 816/2010 del Giudice di pace di Bolzano. Il giudizio di merito concerneva opposizione a sanzione amministrativa ex art. 142, comma 8.

Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 200 e 201 c.d.s., nonché dell’art. 383, comma 1, del

Regolamento c.d.s., ed insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, quanto alla mancata indicazione nel verbale della località ove sarebbe avvenuta l’infrazione.

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 142, comma 6 bis c.d.s., nonché insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, quanto alla postazione del preavviso del posto di controllo per il rilevamento della velocità. Ad avviso del ricorrente, una segnalazione ad una distanza di 1250 metri dal luogo di rilevamento è preavviso inadatto per gli utenti della strada.

I due motivi di ricorso vengono esaminati congiuntamente dal collegio e dichiarati in parte inammissibili e comunque infondati.

Secondo Cass. Civ. (sez. II) n°7949 del 28 marzo 2017, “è corretto che la validità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante “autovelox”, è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata. La circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante “autovelox” non sia indicato se la presenza dell’apparecchio fosse stata preventiva mente segnalata mediante apposito cartello non rende, peraltro, nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza. Nella specie, il Comune , secondo quanto accertato dal giudice di merito, ha dimostrato che la segnalazione si trovava 1.250 metri prima del punto di rilevamento. Questa distanza è stata ritenuta dal Tribunale di Bolzano congrua perché la preventiva segnalazione potesse utilmente spiegare i suoi effetti di avvertimento, ed è preclusa alla Corte di legittimità una rivalutazione di tale apprezzamento di fatto (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 13/01/2011, n. 680). Come considerato da questa Corte (Cass. Sez. 2, 12/05/2016, n. 9770, in motivazione; Cass. Sez. 6 – 2, 15/11/2013, n. 25769), ai sensi dell’art. 2, d.m. 15 agosto 2007 i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati “con adeguato anticipo” rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare, è necessario che non vi sia tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro km, mentre non è stabilita una distanza minima, né assume rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada.

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