Accesso ai verbali di sopralluogo della polizia municipale

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E’ possibile presentare istanza di accesso ai verbali di sopraluogo della polizia municipale, ai sensi dell’articolo 22, e seguenti, legge 241/90?

Il caso è trattato dal TAR Sicilia – Sezione Catania, con la sentenza 1° febbraio 2017, n. 229.

Con una prima istanza una società chiedeva al Comune l’accesso alla documentazione del Comando di Polizia municipale relativa ai “lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico”, ed in particolare al verbale di sopralluogo della Polizia municipale e agli atti relativi a sopralluoghi, accessi, contestazioni operati dal comando di P.M. nel cantiere di via Verdi.
Con una seconda istanza, la medesima società chiedeva al Comune di accedere agli atti del Comando di Polizia municipale relativi alle segnalazioni di disturbo alla quiete pubblica per emissioni sonore connesse all’utilizzo di impianti sportivi all’aperto, da parte di un’altra ditta, ed in particolare chiedeva di accedere all’ordinanza sindacale e a tutti gli atti amministrativi relativi all’atto di diffida dal produrre le predette emissioni sonore, emesso nei confronti della medesima ditta.

Il Comando di Polizia municipale negava in parte l’accesso richiesto con riferimento agli atti delle due procedure che erano stati inseriti in informative dirette all’Autorità Giudiziaria,

La società richiedente presentava quindi ricorso chiedendo  l’annullamento della nota di diniego parziale e la condanna dell’amministrazione comunale a consentire l’accesso alla documentazione richiesta, evidenziando di avere interesse alla conoscenza di tutti gli atti afferenti ai citati procedimenti ispettivi e di vigilanza avviati nei suoi confronti in vista della tutela, anche in giudizio, dei propri interessi.

La giurisprudenza ha chiarito che l’esistenza di un’indagine penale non implica, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine: solo gli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto possono risultare sottratti al diritto di accesso (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, n. 2331/2014).
Soltanto gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall’obbligo di segreto nei procedimenti penali ai sensi dell’art. 329 c.p.p., di talché gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione nell’ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti e rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denunzia all’autorità giudiziaria; tali atti, dunque, restano nella disponibilità dell’amministrazione fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell’A.G., cosicché non può legittimamente impedirsi, nei loro confronti, l’accesso garantito all’interessato dall’art. 22, 1. 7 agosto 1990 n. 241, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 24, 1. n. 241 del 1990.
In effetti l’art. 24 della legge n. 241 del 1990 al comma 6, lettera d) nell’elencare i casi di possibile esclusione del diritto di accesso fa riferimento ai documenti che riguardano “l’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini”, ipotesi che sicuramente non ricorre nella fattispecie trattandosi di attività amministrativa (e non di attività di polizia giudiziaria), peraltro posta in essere prima delle denunce e degli esposti presentati all’autorità giudiziaria e per la quale allo stato non risultano essere stati adottati specifici provvedimenti da parte della magistratura penale.
La circostanza dell’avvenuta trasmissione degli atti, oggetto della domanda di accesso, al vaglio della magistratura penale, peraltro senza un provvedimento di sequestro, non giustifica il rifiuto o il differimento dell’accesso, né comporta uno specifico obbligo di segretezza che escluda o limiti la facoltà per i soggetti interessati di prendere conoscenza degli atti, anche alla luce della previsione dell’art. 258 c.p.p. (conformi anche Cons. Stato, Sez. IV, 28 ottobre 1996, n. 1170 , TAR Bari, sentenza n. 287/2011).

Anche la Corte di Cassazione, V Sezione Penale, sentenza 9 marzo 2011, n. 13494, nell’individuare gli atti e i documenti coperti dal segreto ex art. 329 c.p.p., per i quali vige il divieto di pubblicazione di cui all’art.114 c.p.p., ha puntualizzato che non rientrano nel divieto in oggetto i documenti di origine extraprocessuale acquisiti al procedimento e non compiuti dal P.M. o dalla polizia giudiziaria: se per gli atti di indagine in senso stretto formati dal P.M. o dalla p.g. (esami di persone informate, interrogatori di indagati, confronti, ricognizioni, ecc.) nessun problema – a questi fini – si pone, atteso che si tratta di necessità, sempre e comunque, di atti ricadenti nel primo comma dell’art. 329 c.p.p., diverso – e differenziato – non può non essere il discorso per la categoria dei documenti che pur siano entrati nel contenitore processuale. Essi, invero, ai fini del segreto, rientrano nella previsione di legge ove abbiano origine nell’azione diretta o nell’iniziativa del P.M. o della p.g., e dunque quando il loro momento genetico, e la strutturale ragion d’essere, sia in tali organi. Ma tale conclusione di certo non può valere ove si tratti di documenti aventi origine autonoma, privata o pubblica che essa sia, non processuale, generati non da iniziativa degli organi delle indagini, ma da diversa fonte soggettiva e secondo linee giustificative a sè stanti. Non possono, dunque, rientrare nella categoria del segreto, ai fini in esame, i documenti che non siano stati compiuti dal P.M. o dalla p.g., come recita l’art. 329 c. p.p., comma 1, ma siano entrati nel procedimento per disposta acquisizione.

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