di Pino Napolitano
In questi giorni è stato pubblicato il D.L. n°14/2017.
Ci si attendeva, dall’articolo 11 del menzionato DL almeno un’abbozzo di soluzione al tema degli sgomberi disposti con provvedimento amministrativo. Nulla di tutto ciò è lecito leggere.
Auspicando che la legge di conversione possa dilatare l’ambito di azione di tale norma, esaminiamo la giurisprudenza amministrativa recentemente consolidatasi in materia di sgombero di immobili occupati abusivamente.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo (Sezione Seconda) è recentemente intervenuto (sentenza n°388 del 7 febbraio 2017) per ricordarci che le ordinanze di cui all’articolo 54 comma 4 del TUEELL non possono essere utilizzate per realizzare il fine di sgomberare immobili illecitamente occupati.
La Sezione, nella sentenza menzionata liquida sommariamente la questione statuendo che : “Il Comune di Ficarazzi si è avvalso per lo sgombero dell’immobile di cui trattasi, già acquisito al patrimonio disponibile, di uno strumento che il legislatore ha approntato per fronteggiare situazioni di contingibilità e urgenza che, nel caso di specie, non sono state evidenziate. E’ del tutto evidente che il provvedimento è stato adottato in assenza dei presupposti previsti dalla legge per l’esercizio dei poteri extra ordinem, considerato, peraltro, che il bene in argomento appartiene al patrimonio disponibile dell’ente locale, ciò che avrebbe imposto le idonee iniziative a tutela della proprietà avente con tali caratteristiche”.
Peraltro, una simile affermazione poggia su tre illustri precedenti del medesimo tribunale (sentenze nn. 61/2015, 528/2015 e 3019/2015):
in particolare:
- la sentenza n°61/2015, rileva che “il potere di ordinanza di cui all’art. 54 t.u.e.l. può essere legittimamente esercitato, quale immanente prerogativa sindacale di provvedere in via d’urgenza e contingibile alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, nonché quando la violazione delle norme che tutelano i beni previsti dal d.m. del 5 agosto 2008 (situazioni di degrado o isolamento, tutela del patrimonio pubblico e della sua fruibilità, incuria ed occupazione abusiva di immobili, intralcio alla viabilità o alterazione del decoro urbano) non assuma rilevanza solo in sé stessa (poiché in tal caso soccorrono gli strumenti ordinari) ma qualora possa costituire la premessa per l’insorgere di fenomeni di criminalità suscettibili di minare la sicurezza pubblica, dato che, in tal caso, vengono in rilievo interessi che vanno oltre le normali competenze di polizia amministrativa locale. Soltanto nelle illustrate ipotesi il sindaco, in qualità di ufficiale di governo, assume il ruolo di garante della sicurezza pubblica e può provvedere, sotto il controllo prefettizio ed in conformità delle direttive del Ministero dell’interno, alle misure necessarie a prevenire o eliminare i gravi pericoli che la possano minacciare” (Consiglio di Stato sez. VI 31 ottobre 2013 n. 5276).
- La sentenza n°528/2015, sottolinea che: “Sono illegittime le ordinanze, anche se di carattere urgente, con le quali il sindaco ordini di provvedere alla tempestiva esecuzione di tutti i necessari interventi volti all’eliminazione dello stato di urgenza lamentato, nel caso in cui la p.a. non abbia condotto accertamenti istruttori idonei a comprovare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’adottata ordinanza, rimanendo non dimostrata la ricorrenza effettiva di pericolo per l’igiene e la quiete pubblica” (T.A.R. Genova (Liguria) sez. II 23 gennaio 2009 n. 112). Il collegio continua: “Nel caso in esame, i ricorrenti abitano l’immobile da più di 30 anni senza che si sia mai verificato alcun episodio di grave pericolo alla salute degli occupanti; sicché, dopo almeno tre decenni di inerzia e tolleranza da parte dell’Amministrazione comunale, appare palesemente arbitrario qualificare tale situazione come “evento di carattere eccezionale ed accidentale che determina condizioni di immediato e grave pericolo per l’incolumità degli occupanti dell’immobile” senza che siano intervenuti fatti e circostanze nuovi, e di rilievo tale, da destare un concreto allarme sanitario certificato dall’Azienda sanitaria territorialmente competente. Fatti e circostanze, non evincibili dalla motivazione del provvedimento impugnato, nel quale nemmeno si da atto di essere stato eseguito un sopralluogo recente al fine di accertare, in tesi, l’insussistenza delle condizioni minime di abitabilità dell’immobile. Pertanto l’ordinanza è illegittima per eccesso di potere, essendo palese che la finalità sottesa alla medesima (lo sgombero di immobili abusivi) è ultronea alla tutela dell’incolumità degli occupanti dell’immobile che, nel caso di specie, non pare documentato versino in stato di grave pericolo; mentre nemmeno appare congruamente motivata l’urgenza, laddove è anche apoditticamente argomentato che “l’applicazione del provvedimento deve essere immediata anche per evitare i futuri danni al patrimonio comunale”; danni che, al di là della loro pletorica affermazione, non risultano specificamente individuati ed ostesi”.
- La sentenza n° 3019/2015 rimarca che: “Il Comune di Ficarazzi si è avvalso per lo sgombero dell’immobile di cui trattasi, già acquisito al patrimonio disponibile, di uno strumento che il legislatore ha approntato per fronteggiare situazioni di contingibilità ed urgenza che, nel caso di specie, non sono state evidenziate. E’ del tutto evidente che il provvedimento è stato adottato in assenza dei presupposti previsti dalla legge per l’esercizio dei poteri extra ordinem, considerato, peraltro, che il bene in argomento appartiene al patrimonio disponibile dell’ente locale, ciò che avrebbe imposto le idonee iniziative a tutela della proprietà avente con tali caratteristiche”.
Insomma, è chiaro che per sgomberare gli immobili rientranti nel patrimonio disponibile, fino a quando non capiremo come l’annunciato nuovo “decreto sicurezza” vorrà disciplinare la materia delle ordinanze comunali e della tutela del patrimonio pubblico, non si può fare ricorso al provvedimento contemplato dall’art. 54 del TUEELL.