Quesito: casellario giudiziario per prevenire la pedofilia; obblighi e sanzioni

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

QUESITO: sanzioni amministrative per il datore di lavoro che non chiede il certificato penale di cui all’art. 25 bis del D.P.R. n°313/2002.

Ci riferiamo alla D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2014 – in vigore dal 6 aprile 2014.

In relazione a tale norma: Quale è l’autorità competente per la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000 prevista dall’art.2?

 

RISPOSTA

Giova premettere che con l’art. 2 del menzionato D.Lgs n°39/2014 è stata introdotta la seguente norma: “1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo l’articolo 25 è inserito il seguente: «Art. 25-bis Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro. 1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.». 2. Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui all’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00”.

Si tratta di una norma che desta non poche preoccupazioni e che ha trovato alcune indicazioni di prassi, comunque insufficienti alla bisogna, come osservato in dottrina.

Nessuna evidenza ho reperito, tra dottrina e giurisprudenza, nel cercare di orientarsi nel rispondere all’oggetto del quesito.

Pertanto, in mancanza di indicazioni specifiche, ci si deve riferire alla normativa generale che disciplina la designazione delle “autorità amministrative competenti”, muovendo dalla premessa che la sanzione sopra indicata ricade tra quelle regolate dalla L.n°689/1981, in relazione alla potenzialità espansiva insita nel suo articolo 12.

Alla luce di tale inquadramento, il riferimento generale utile a ricostruire chi sia l’autorità competente, è l’articolo 17 della predetta L.n°689/1981, a mente del cui comma 1: “Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l’ipotesi prevista nell’art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all’ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto”.

A parere di chi scrive, la norma pone una disciplina che attiene al rapporto di lavoro ed ai doveri datoriali da esplicare all’atto dell’incardinamento di siffatto rapporto; ne deriva che la competenza dovrebbe naturalmente afferire, anche agli effetti della L.n°689/1981, al Ministero del Lavoro che, sull’argomento, sebbene in materie diversa dall’applicazione delle sanzioni, si è dimostrato aver competenza rispondendo a specifico interpello. Ovviamente, l’organo che abbia accertato e contestato la violazione si dovrà preoccupare di designare, alla luce del testo dell’articolo 17 sopra evidenziato, l’autorità amministrativa decidente, sulla base dei pochi indicatori fin qui ricostruibili. Solo la pratica potrà poi specificare se la competenza sarà di questo ministero, o declinata alla prefettura che, in materia, resta sempre residualmente un punto di riferimento.

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1 commento

  1. Se ho ben capito il certificato antipedofilia del casellario giudiziale può essere richiesto da un Comune soltanto per i neo assunti che abbiano contatto con minorenni. Se un Comune chiede questo certificato anche per i dipendenti di ruolo che erano in servizio già anni prima dell’entrata in vigore della legge, per dipendenti di una cooperativa che presta servizio nella cucina della mensa scolastica, per gli autisti scuolabus part time non di ruolo che facevano anche loro questo servizio prima della legge e per chi fa un tirocinio (oltretutto senza avvertirli nè chiedere il loro consenso), “camuffando” la richiesta come “procedimento amministrativo”, Commette violazione della privacy di queste persone o qualche altro reato verso di loro? Grazie.

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