L’ANAC deve “fare pace con il cervello” e trovare una soluzione unitario al conflitto d’interessi per i comandanti di polizia locale in relazione ai compiti gestionali.

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Fai pace con il cervello[1] è un’espressione dialettale ( di origine napoletana) per significare “calmati, fai chiarezza!”.

Mai come nel caso che mi accingo a commentare, essa va immediatamente indirizzata all’Autorità Nazionale Anti Corruzione che, con le sue risposte a quesiti in materia di conflitto di interessi, sta gettando scompiglio in un’infinità di realtà comunali nelle quali si prende sul serio la gestione delle norme considerate dall’artt. 6 bis della L.241/1990 e dagli articoli 6 e 7 del DPR n°62/3013.

Riassumiamo:

Lo scorso 6 marzo 2015, con una comunicazione redazionale, questo sito rendeva noto un primo orientamento in materia, dal sapore drastico e netto.

A seguire, il 6 luglio 2015, si faceva il punto, sempre sulle pagine di questo sito, dello stato dell’arte inerente gli  specifici conflitti d’interessi per i “comandanti di Polizia Municipale”, rilevati dai pareri 57/2014 e 19/2015.

Sempre a seguire, lo scorso 16 marzo 2016, fui io stesso a segnalare che c’era il concreto pericolo che la legge n°208/2015 (comma 221, art. 1) potesse minacciare gli assestamenti sopra indicati. Tuttavia, in quel breve scritto evidenziavo che fosse possibile mediare l’apparente conflitto logico tra la nuova norma e le posizioni ANAC “ redigendo un piano triennale di prevenzione della corruzione tanto più attento, quanto forte sia il desiderio di attribuire, al dirigente-comandante della polizia municipale, incarichi diversi da quelli meramente istituzionali”.

Lo scorso 16 dicembre 2016, Michele Orlando evidenziava che il TAR Campania aveva fatto rigoroso governo dei valori derivanti dai pareri ANAC sopra menzionati, arrivando ad annullare l’atto gestionale del Comandante della Polizia Municipale, per conflitto potenziale di interessi.

Orbene, ci si sarebbe attesi, dopo il significativo segnale della giurisprudenza amministrativa e la consolidata prolalia dell’Autorità sull’argomento, che ci fosse un filino di attenzione in più nel rispondere a quesiti comunali volti a comprendere quale debba essere il rapporto tra la norma che elimina il vincolo di esclusività  per i dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia municipale e la necessità di garantire che si eviti di agire in condizioni di “conflitto di interessi”.

Invece, con il parere anac conflitti interessi(29 dicembre), la questione viene liquidata in maniera becera!

L’ANAC scrive: “tale novella normativa ha di fatto eliminato quel vincolo di esclusività di funzione precedentemente prescritto e richiamato da questa Autorità negli orientamenti n°57/2014 e n°19/2015”.

Una risposta che mortifica più chi l’ha scritta che chi l’ha ricevuta, in quanto quest’ultimo si è dimostrato molto attento nel prendere in considerazione un problema che non è di piccola consistenza.

 

Chi ha scritto la risposta ora ci deve spiegare:

  1. L’esclusività delle funzioni riguarda i comandanti di Polizia Municipali non dirigenti (cui la novella non si riferisce), per i quali ancora valgono le indicazioni rassegnate negli orientamenti n°57/2014 e n°19/2015?
  2. (in caso di risposta – ovviamente- affermativa- alla domanda sub a) Come si spiega –sul piano logico – giuridico questa distinzione tra “dirigente- comandante” e “funzionario- comandante”, atteso che non pare che la sentenza del Tar Napoli, 24/11/2016, n.  5463  faccia differenziazioni in tal senso?

[1] Esiste anche una pubblicazione con questo titolo.

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