“La pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria di un concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il “diritto all’assunzione” (Cass. civile, Sez. Un., 6 maggio 2013, n. 10404). Soltanto qualora la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di diverse procedure per la copertura dei posti resisi vacanti, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo e la cui tutela spetta al giudice amministrativo”. Con queste parole il Consiglio di Stato (Sez. V, 23/06/2016, n. 2815) ha ribadito che esiste la giurisdizione del giudice ordinario in tema di concorsi interni e scorrimento della graduatoria.
Nelle controversie di lavoro sono attratte alla competenza del Giudice Ordinario tutte le domande che, pur avendo formalmente ad oggetto l’impugnazione di atti amministrativi, nella sostanza sono dirette a conseguire utilità inerenti il rapporto di lavoro, come nella specie, in cui si contesta il procedimento di progressione di carriera di soggetti, già dipendenti di un ente pubblico, di tipo orizzontale, ovvero all’interno della stessa categoria e si aspira, pertanto, ad una progressione di carriera.