La natura e l’uso pubblico di una strada dipendono dalla esistenza di tre concorrenti elementi, che sono:
a) che vi si eserciti il passaggio ed il transito iuris servitutis publicae da una moltitudine indistinta di persone qualificate dall’appartenenza ad un ambito territoriale;
b) la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, le esigenze di carattere generale e pubblico;
c) titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, il quale può identificarsi nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile (comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione di esercitare il diritto d’uso della strada).
Il Consiglio di Stato (Sez. VI, 20/06/2016, n. 2708) ha -sulla base di questi consolidati principi- ribaltato la sentenza del TAR Toscana che aveva rigettato il ricorso di un cittadino inteso ad ottenere l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco, con la quale gli veniva ordinato di “provvedere all’immediato intervento di rimozione del manufatto (cancello) che impedisce il libero accesso e transito sulla strada di uso pubblico interna all’abitato di …e di qualsiasi altro manufatto realizzato nel sottopasso e nelle pertinenze della via ad uso pubblico citata”.
La giurisprudenza ( cfr. TAR Aosta, 15-3-2016, n. 12), nel richiedere la dimostrazione del requisito della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di interesse generale, ha chiarito che la possibilità di collegamento con una via pubblica non è elemento di per sé sufficiente, ritenendosi necessario che l’Amministrazione fornisca la prova della sussistenza di interventi volti ad assoggettare il tratto di strada all’uso pubblico. “Orbene, la prova in proposito fornita dall’ente non appare sufficiente. Trattandosi di una “strada” e, dunque, di un tratto destinato al “transito”, risultano al riguardo avere rilievo dirimente interventi specifici a ciò destinati. E’ in primo luogo necessaria una pavimentazione idonea della stessa, risultando questa essenziale per il transito. Orbene, nel “volto” oggetto del presente giudizio esiste ( al di là di una parte, messa in opera dall’appellante) una pavimentazione parziale e del tutto sconnessa, la quale risulta assolutamente priva di manutenzione e diversa rispetto alla situazione delle strade pubbliche che esso mette in collegamento. Non risulta, inoltre, essere servito da illuminazione pubblica, la quale costituisce intervento essenziale ai fini del transito pubblico, specie considerandosi che il tratto per cui è causa è un sottopasso, dunque, per sua natura, scarsamente illuminato dalla luce solare. Orbene, il Comune ha omesso di prendere in considerazione i suddetti elementi nella valutazione della idoneità del bene a soddisfare interessi di carattere generale, onde anche sotto tale profilo il provvedimento appare carente nella istruttoria e nella motivazione. Non risulta sufficiente in proposito la circostanza della presenza della rete idrica, del gas e della fognatura, considerandosi che esse non sono espressione di un pubblico transito e ben potendosi giustificare in relazione alla esigenza di servire le abitazioni (e, dunque, i proprietari) ivi esistenti”.
Il ricorrente così manterrà, felice, il cancello sulla stradella contesa, mentre il Comune si consolerà con il fatto che il saggio consesso ha compensato le spese.