Lotta alla ludopatia e rivendite di tabacchi.

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La ludopatia è termine ormai di uso quotidiano e che viene inteso quale “patologia che affligge chi è dipendente dal gioco, in particolare dal gioco d’azzardo”. Il contrasto a tutti i che tendono ad aggravare le patologie, oltre alle norme di tutela offerta dalle norme nazionali e regionali, passa anche attraverso l’emissione, da parte dei Sindaci dei Comuni, di provvedimenti (Ordinanze e Regolamenti) appositamente emessi.

Gli interventi del Enti Locali in genere cercano di incidere sugli orari di apertura delle sale da gioco, in genere, o più in particolare limitando l’uso degli apparecchi installati in appositi “corner”.

Il Tar Lombardia, Brescia, 08/03/2017, n. 342 affronta la questione riferita alle rivendite di tabacchi, nel senso che tali limitazioni risulterebbero inapplicabili a tali tipologie di esercizi. Osserva, il Collegio, che le rivendite di tabacchi non possono qualificarsi imprese equiparabili a tutti gli effetti alle altre attività economiche [ …] . D’altra parte esse originano da un servizio in regime di monopolio pubblico, costituendo punti vendita assoggettati ad un regime amministrativo, il quale evidenzia che trattasi di attività originariamente in mano pubblica e trasferita, in virtù di atto abilitativo (affidate ai privati in appalto), al soggetto privato.

In conclusione,  l’autorizzazione conseguente alla concessione, da parte dell’Azienda dei Monopoli, dell’esercizio delle attività in regime di monopolio non appare, dunque, suscettibile di limitazioni da parte del Sindaco, in quanto il suo potere regolatorio incontra specificamente il limite dell’esclusione di tali attività da esso.

In altri termini, deve escludersi l’operatività per il settore delle rivendite dei tabacchi della previsione liberalizzatrice di cui all’articolo 34 del d.l. n. 201/2011, riferito in termini generici alle “attività economiche”, tra le quali non possono rientrare, per le rivendite di tabacchi e, quindi, rispetto ad esse non può, quindi, trovare spazio e riconoscimento la potestà regolamentare comunale, che non può estendersi agli ambiti alla stessa specificamente sottratti in forza di disposizioni di legge.

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