Legittima l’ordinanza che intima la manutenzione di un costone sovrastante la strada.

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La disposizione di cui all’art. 30, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. Codice della Strada) dispone che “La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell’ente proprietario della strada“; inoltre, a norma del successivo art. 31, “I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all’art. 30, lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi. (…)“. Infine, l’art. 3, comma 1, n. 10 del medesimo Codice definisce il confine stradale come il “limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea” e, successivamente, al n. 44, statuisce che le ripe consistono nelle zone “di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada“.

Dati tali reperti normativi la costante giurisprudenza amministrativa ha affermato che l’obbligo di manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale, gravante sull’ente proprietario della strada, non si estende alle aree estranee ad essa e circostanti: grava, infatti, sui proprietari delle ripe dei fondi laterali alle strade l’obbligo di mantenerli in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno, o la caduta di massi o altro materiale sulla strada, dove per ripe devono intendersi le zone immediatamente sovrastanti e sottostanti la scarpata del corpo stradale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 gennaio 2017, n. 329; Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2012, n. 4184; Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2021, n. 5666).

Irrilevante diviene quindi il fatto che l’art. 14, comma 4, del Codice della Strada preveda che “Per le strade vicinali di cui all’art. 2, comma 7, i poteri dell’ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune” riguardando lo stesso solo le opere di ordinaria manutenzione ed avendo la giurisprudenza chiarito che tale obbligo non si estende alle zone estranee e circostanti alle strade e alle loro pertinenza, per le quali trova applicazione invece il successivo art. 31 (cfr. Cass. civ. Sez. III, 14/7/2004, n. 13087; App. Firenze Sez. II Sent. 17/2/2009; Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-01-2024, n. 270).

Pertanto, il Comune legittimamente può disporre, con propria ordinanza, che il proprietario di un costone roccioso provveda alla rimozione degli elementi che possono causare pericolo alla circolazione veicolare e pedonale intimandogli la realizzazione di tutti gli interventi per la messa in sicurezza.

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