Quesito: Attività di Home restaurant e di affittacamere: possono coesistere?

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Domanda: Buongiorno comandante, le pongo un quesito sempre più attuale.

Gli HOME RESTAURANT ormai la consacrazione di questi ultimi è avvenuta anche perchè ormai se ne occupano anche le TV. Atteso di rispettare le norme sanitarie e commerciali, la mia domanda è se le attività di Home Restaurant e Attività di Affittacamere possono coesistere. Secondo un parere dell’autorità garante della concorrenza, non si possono vietare queste due attività congiuntamente e che secondo lo stesso parere non è possibile imporre le prenotazioni solo on line.  Mi rendo conto che l’argomento è particolare e che vorremmo organizzare anche un evento formativo specifico chiaramente con la sua presenza, vorrei sapere un suo parere.

  1. G. Imprenditore Comune di S. Agnello (NA)

 

Risposta:

Prima di entrare nel vivo del quesito posto, riteniamo necessario fornire qualche chiarimento su questa nuova forma di somministrazione definita come “l’home restaurant” che, nel corso del primo decennio di questo secolo, ha determinato un mutamento radicale nel campo della ristorazione.

Una forma di ristorazione del tutto diversa da quella classica tradizionale, che si effettua nei ristoranti, pizzerie ed altri luoghi di somministrazione al pubblico cibi e bevande, ha dato luogo, negli ultimi anni, allo sviluppo di questa nuova tendenza sociale “l’home restaurant”: la ristorazione in casa per ospiti ed estranei.

La propria casa e la propria cucina, per alcune sere alla settimana, diventano ristoranti occasionali, con luoghi di preparazione e somministrazione di menù con cibi locali, ricette tipiche caratteristiche della città e rispetto delle tradizioni.

 Gli stessi padroni di casa che si trasformano in chef o, talvolta, vengono chiamati cuochi, conosciuti ed apprezzati, per preparare la cena, per la serata che sarà anche un’occasione di incontro o scambio culturale tra gli ospiti.

Le cene sono pubblicizzate con messaggi sui social network o sul sito dello stesso home food, ovvero attraverso il passaparola e prevedono la partecipazione di un numero limitato di persone, con prenotazioni direttamente sul web, con il pagamento di prezzi piuttosto contenuti, atteso che il titolare non deve affrontare spese di gestione del locale, ne versamento di tasse o tributi. L’occasionalità di tali eventi gastronomici, infatti, consente spesso ai proprietari di eludere controlli, fiscalità locale e nazionale, senza richiedere alcun tipo di autorizzazione amministrativa e/o sanitaria.

L’espansione del fenomeno e l’elusione di qualsiasi titolo per l’esercizio dell’attività hanno causato le proteste dei ristoratori ufficiali e indotto la FIPE (Federazione italiana pubblici esercizi), a chiedere al Governo di disciplinare tali attività, considerato l’attuale un vuoto legislativo in materia, ma inutilmente.

Peraltro, il quadro normativo sulle attività di somministrazione è rimasto sostanzialmente invariato rispetto alla legge 287/91, salvo le modifiche introdotte dal D. Lgs. 59/2010, nonché le leggi regionali in tema di somministrazione, ma senza alcun aggiornamento per questa nuova tematica in tema di ristorazione.

Nel vuoto legislativo per la regolamentazione degli home restaurant, è stato sostenuto, fino ad aprile del 2015, che l’esercizio di tale tipologia di ristorazione era attività “libera” e non assoggettabile ad alcuna previsione normativa. Non era, pertanto, necessario richiedere alcuna autorizzazione amministrativa ne sanitaria perché tale forma di ristorazione non era individuabile come “attività commerciale”, ne il cuoco/padrone di casa doveva essere in possesso dei requisiti soggettivi morali, professionali e di idoneità sanitaria.

L’assenza di una normativa specifica che regolamentasse la materia in esame è stata in parte superata con le indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico nella risoluzione n. 50481 del 10 aprile 2015, ad oggetto “Attività di cuoco a domicilio – Home restaurant – Richiesta parere”.

Il parere del Ministero ha, di fatto, equiparato gli home restaurasa deve essere, pertanto, assoggettabile alle stesse norme che sono applicate a coloro chent all’attività di somministrazione di alimenti e bevande anche se esercitata solo in alcuni giorni dedicati e gli ospiti, che usufruiscono delle prestazioni, sono in numero limitato, atteso che i prodotti preparati e somministratiti in abitazioni private coincidenti con il domicilio del cuoco, sostenendo che sono, comunque, “locali attrezzati aperti ai clienti consumatori”. Ed ancora, poiché a fronte di dette prestazioni è richiesto il pagamento di un compenso, l’attività di ristorazione, ancorché esercitata con le predette modalità innovative, è da considerarsi un’attività economica in senso proprio e non può essere ritenuta attività libera; es esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi.

Infatti, ha precisato il Ministero che per tutti i soggetti interessati dal parere si applicano le disposizioni di cui all’art. 64, comma 7, del D. Lgs. 59/2010 che, ricordiamo, ha sostituito il comma 6 dell’art. 3 della legge 287/91; in pratica ha stabilito che detta attività di somministrazione è soggetta a Scia da presentare al comune/suap sede dell’esercizio.

Ed ancora, ha concluso il MISE che i soggetti che esercitano l’attività di home restaurant devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali, ex art. 71 del predetto D. Lgs. 59/2010, e sono obbligati a presentare la Scia ovvero a chiedere l’autorizzazione al comune competente, nel caso di attività effettuate in aree tutelate.

Ovviamente, nelle regioni in cui è stata approvata legge regionale in materia di somministrazione, saranno adottate le relative disposizioni (in Campania ricordiamo la legge regionale 7/2020, Capo V, articoli da 88 a 100, recante “somministrazione al pubblico di alimenti e bevande).

Ritornando al quesito che qui ci occupa, evidenziamo ancora che dal momento che il MISE ha stabilito che l’home restaurant “non può considerarsi attività non assoggettabile alle disposizioni applicabili a coloro che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi”, ne discende che l’esercizio dell’attività necessita di questi ulteriori requisiti:

  • gli operatori con i loro familiari, se addetti alla ristorazione, ancorché operanti nelle proprie abitazioni, dovranno essere in possesso dell’attestato di formazione sanitaria (ex libretto sanitario);
  • certificazione HACCP;
  • registrazione sanitaria ex art. 6, comma 2, Regolamento CE 852/04 in ordine all’igiene delle strutture e attrezzature;
  • obbligo di indicazione dei prodotti allergeni per i cibi preparati e somministrati in attuazione del Regolamento UE n. 1169/2011 e secondo le procedure indicate dal Ministero della Sanità con circolare del 6 febbraio 2015;
  • registrazione INPS e INAIL;
  • partita IVA;
  • rilascio di ricevuta fiscale a fronte del pagamento del servizio di ristorazione.

Vi è, infine, da aggiungere che il T.A.R. Campania – Napoli, con sentenza 8 giugno 2018, n. 3883, ha stabilito che “l’attività di home restaurant, proprio perché non specificamente disciplinata, deve essere ricondotta all’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

Successivamente il Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza n. 02437/2023 del 08 marzo 2023, conformemente a quanto sostenuto dal TAR Campania, ha confermato che per l’attività di home restaurant “deve trovare applicazione l’art 3 c. 7 della medesima legge (legge 25 agosto 1991, n. 287), ai sensi del quale “Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienica – sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate”.

Si tratta quindi di attività rientrante, a tutti gli effetti, nel concetto di “somministrazione di alimenti e bevande” di cui all’art 1 della predetta legge 287/1991.

Ad oggi, in assenza di una specifica normativa a livello nazionale ed alla luce della risoluzione del MISE sopra commentata e della predetta sentenza, l’attività di “home restaurant” deve essere trattata alla stessa stregua di altre attività di somministrazione.

Si può, pertanto, solo auspicare che venga adottata una legge che faccia chiarezza su tale materia per definire, in modo organico, una disciplina commerciale, igienico sanitaria, fiscale e di pubblica sicurezza.

Per ora, purtroppo, ci risulta che poche Regioni (tra le quali la Toscana e l’Emilia Romagna) hanno provveduto ad approvare una legge specifica in merito.

Fatta questa lunga ma necessaria premessa, passiamo in modo più analitico al tema del parere richiesto.

Al fine di regolamentare la nuova attività di somministrazione denominata “home restaurant”, fu presentato in Parlamento il Disegno di legge A.S. n. 2647, recante “Disciplina dell’attività di home restaurant”.

Tale proposta di legge, all’art. 5 aveva stabilito che l’attività di home restaurant non poteva essere esercitata nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui erano esercitate attività turistico – ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni; in pratica vietava l’home restaurant nei locali ove veniva esercitata l’attività di Affittacamere, Bed and Breakfast e Case  Vacanze.

Successivamente, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM), con parere reso nell’adunanza del 22 marzo 2017 sul predetto Disegno di legge, ha sostenuto che non si possono vietare queste due attività in modo congiunto, perché limitativi della libertà d’impresa stabilita dalla Carta Costituzionale.

L’Antitrust ha ritenuto, dunque, che il ddl “introduceva limitazioni all’esercizio dell’attività di home restaurant che non apparivano affatto giustificate”; non solo,   emergeva anche che era “ugualmente priva di motivazioni e ingiustificatamente restrittiva l’esclusione delle attività di B&B e Case vacanza in forma non imprenditoriale e della locazione dalla possibilità di ampliare l’offerta di servizi extralberghieri con quella del servizio di home restaurant”.

Il parere del Garante, infatti, traeva spunto dal principio che i vincoli e le limitazioni che il disegno di legge imponeva all’attività di home restaurant erano in contrasto con i principi dettati dalla normativa europea sulla libera concorrenza e discriminatorio con gi altri operatori del settore della somministrazione.

Ha rilevato, altresì, lo stesso Garante che, con tali limitazioni, viene anche violato l’art. 41 della nostra Carta Costituzionale, dove è stabilito che “l’iniziativa economica privata è libera”.

Alla luce di quanto finora evidenziato, lo scrivente non può che ritenere che entrambe le attività possano coesistere, a condizione che siano ben distinti i locali e siano rispettati i requisiti minimi previsti per le attività ricettive extralberghiere quali servizio di Affittacamere, Bed and Breakfast e Case Vacanze.

Considerato che il parere è stato richiesto da un residente in Campania, si ritiene utile precisare che In la Regione Campania con legge 24 novembre 2001, n. 17, modificata da ultimo con L. R. 11/2023, all’art. 2, ha compiutamente disciplinato le attività delle strutture ricettive extralberghiere e, quindi, dovranno essere rispettate le caratteristiche tipologiche di tali esercizi nel caso in cui dovessero essere svolte le diverse attività nelle stesse strutture.

 

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