Legge per la concorrenza: nuovo allungamento dell’art. 201 del codice della strada…

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Legge per la concorrenza: nuovo allungamento dell’art. 201 del codice della strada….. ancora sull’accertamento della mancata copertura assicurativa “da remoto”

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°189 del 14 agosto 2017, la Legge 4 Agosto 2017, n. 124, denominata: “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”. Nel deriva che, dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, detta norma sarà in vigore.

Dal 29 agosto 2017 e non prima, saranno in vigore, tra le altre norme, anche le modifiche al codice della strada. Invero le modifiche indirette (es.: notifiche dei verbali, distributori di carburanti) e dirette (es. art. 84 CdS) sono numerose, ma qui intendiamo dedicarci solo ad una novità: quella che attiene alla antica questione dell’accertamento, da remoto, delle violazioni all’articolo 193, non avvalendosi di strumenti omologati.

In particolare -come annunciato da molto tempo-  il comma 23, dell’articolo 1, della L. n°124/2017, modifica il codice della strada inserendo il seguente testo:

  1. All’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1-bis è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

  1. b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

«1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 193».

In disparte le problematiche sottese all’applicazione della lettera g) ter, del comma 1, dell’articolo 201 (in relazione al fatto che la norma a cui si fa rinvio prevede una sanzionabilità differita dopo un previo avviso[1]), è interessante osservare come il legislatore sia intervenuto a legittimare la possibilità di accertare le violazioni, incidendo sul dovere di contestazione immediata, quando gli strumenti adoperati siano omologati ed approvati per il funzionamento in modalità completamente automatica.

Ne deriva, che quanto fatto fino ai giorni nostri, con sistematica elusione dell’obbligo di contestazione della violazione, era attività patentemente illegale.

A prescindere, la novella rende ancora più brutto, intricato e meno leggibile di prima il già contorto articolo 201 del codice della strada, dettando disposizioni contraddittorie ed arrotolate su eccezioni interpolate. Ciò rende impellente la revisione del sistema sanzionatorio stradale e la semplificazione delle procedure: ci vuole, in sostanza, una norma generale e chiara, valida per tutte le violazioni, che consenta e legittimi l’accertamento con strumenti automatici, senza fronzoli e eccezioni, come oggi accade.

[1] 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilita’ civile verso i terzi prevista dall’articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ((, con esclusione dei periodi di sospensiva dell’assicurazione regolarmente contrattualizzati)). Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi proprietari l’inserimento dei veicoli nell’elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.(( Gli iscritti nell’elenco hanno quindici giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. Trascorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione, l’elenco di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione viene messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo.)) Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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