L’ebbrezza alcolica: aggravante dell’omicidio stradale o reati autonomi?

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La legge n. 41 del 2016 ha introdotto, nel codice penale, una nuova e autonoma figura di reato, l’omicidio stradale di cui all’articolo 589-bis, codice penale, la cui condotta ha caratteristiche specifiche e specializzanti rispetto all’omicidio colposo di cui all’articolo 589, codice penale, come evidenziato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29721 dell’1° marzo 2017.

La nuova fattispecie penale ha previsto ipotesi aggravate che hanno a riferimento un’articolata disciplina per chi guida in stato di alterazione alcolica o da stupefacenti causi l’evento mortale: in particolare il comma 4 dell’articolo 589-bis, fa riferimento alla condotta chi ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186 comma 2 lett. b), codice della strada (tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/I) cagioni per colpa la morte di una persona e prevede la pena da cinque a dieci anni di reclusione.

La pena prevista è da otto a dodici anni di reclusione quando il tasso oltrepassi 1,5 g/l o vi sia stata assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

È previsto infine un cumulo giuridico di pene per l’ipotesi di morte di più persone ovvero morte di una o più persone e lesioni a una o più persone. In questo caso la pena riguarda la violazione più grave innalzata fino al triplo, con il limite massimo di diciotto anni.

Analoga disciplina è prevista per gli articoli 590 bis e 590 ter, codice penale, in materia di lesioni personali stradali.

È chiaro che la nuova fattispecie aggravata, applicabile solo al conducente di un veicolo a motore, si pone come assorbente rispetto all’illecito contravvenzionale di cui all’articolo 186, codice della strada, come affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26857 del 29 maggio 2018.

Invero la nuova formulazione normativa tratteggia una chiara sovrapposizione soggettiva e oggettiva delle condotte punite; il fatto stigmatizzato dalla contravvenzione può dirsi assorbito dalla specifica circostanza aggravante prevista nel reato di omicidio stradale che si configura così come reato complesso. La disciplina del reato complesso di cui all’articolo 84, codice penale. definisce e consacra un principio fondamentale del moderno ordinamento giuridico, e cioè quello di non addebitare più volte all’imputato lo stesso fatto storico, purché esso sia il momento di emersione di un’unica contrapposizione cosciente e consapevole dell’individuo alle regole che disciplinano la vita dei consociati e che sostanzia il c.d. ne bis in idem sostanziale.

Alla luce di tale ragionamento, la Corte di Cassazione, con la sentenza 7 novembre 2018, n. 50325 ha statuito che, a livello di fattispecie astratta, la tipizzazione del delitto di omicidio stradale aggravato, così come configurato dal legislatore, prende in considerazione un fatto, l’azione di chi guida in stato di ebbrezza, autonomamente punito dal codice della strada, con la finalità di unificare in una sola fattispecie criminosa la condotta di chi con tale comportamento causa un evento mortale, prevedendo anche un trattamento sanzionatorio diversificato a seconda che si tratti di ebbrezza grave o intermedia.

 

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