Le sanzioni del Garante privacy, ed il termine dell’attività di accertamento.

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eDreams, proponeva opposizione presso il Tribunale di Milano avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal Garante per la protezione dei dati personali con la quale era stata inflitta la sanzione pecuniaria di C 160.000 per violazione degli articoli 162, comma 2 bis, e 164, in relazione agli articoli 23, 130 e 157 dlgs n. 196 del 2003. Il Tribunale di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 5637/13, accoglieva in parte l’opposizione, riducendo la sanzione 140.000.

eDreams ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che la notifica del verbale di contestazione della violazione fosse avvenuta fuori del termine di cui all’art. 14 della L.689/1981.

Secondo la Cassazione (sezione 2, ordinanza n° 25880 del 31/10/2017) per costante giurisprudenza, in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell’obbligazione di pagamento, l’amministrazione procedente è tenuta a provvedere alla notifica della contestazione, devono ritenersi collegati all’esito del procedimento di accertamento, mentre la legittimità della durata di quest’ultimo va valutata in relazione al caso concreto e alla complessità delle indagini, e non con riguardo alla sola data di commissione della violazione (Cass., Sez. 6 – 2, n. 18574 del 3 settembre 2014, Rv. 632068 – 01; Cass., Sez. 2, n. 26734 del 13 dicembre 2011, Rv. 620263 – 01).

Ne è derivato il rigetto del ricorso.

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