Le acquisizioni di lavori, servizi e forniture nei Comuni non capoluogo di provincia dopo la spending review 3

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L’art.9,comma 4 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, (c.d. spending review 3), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014, ha sostituito il comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006, prevedendo che tutti i Comuni non capoluogo di provincia hanno “l’obbligo” di gestire gli appalti di lavori, servizi e forniture tramite Centrali di Committenza .

Tali Comuni per bandire le gare debbono quindi ricorrere alle unioni di comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56.

Tale disposizione normativa, entrata immediatamente in vigore, provocherà per le amministrazioni comunali una paralisi operativa.

 

VINCENZO SMALDONE

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