Disciplina della Propaganda elettorale – vademecum operativo per le sanzioni.

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In occasione delle prossime elezioni si fornisce un vademecum riguardante la disciplina normativa della propaganda elettorale, prontuario operativo e modello di verbale per le sanzioni amministrative. 

 

 

1. I COMIZI E LE RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE

Ai sensi dell’art. 7 L. 130/75 e art. 18 TULPS le riunioni elettorali che si tengono a partire dal 30° giorno antecedente la data fissata per le e lezioni non hanno bisogno di preventivo avviso al Questore, come invece per altro tipo di riunioni, per le quali deve essere data comunicazione almeno 3 giorni prima alla Autorità di P.S. sopra citata.E’ prassi però che le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dei comizi e delle riunioni elettorali siano concordati tra i promotori delle manifestazioni con l’intervento delle locali autorità di P.S. Durante i comizi o le riunioni di propaganda elettorale è consentito l’uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti che riproducano la voce dell’oratore o riproducano discorsi, motti o inni registrati. Le apparecchiature di amplificazione possono essere fisse o montate su apposito veicolo fermo ( capitolo III Circolare Min. interno 08/04/80 n° 1943/V). Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale (art. 9 L. 212/56).

 

2. PROPAGANDA ELETTORALE A MEZZO FONICA SU MEZZI MOBILI

Tale tipo di propaganda a partire dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni è possibile nel rispetto di due condizioni:

a) possesso della autorizzazione prevista dall’art. 23 C.d.S rilasciata dal Comune;

b) rispetto delle condizioni previste dall’art. 7/2 L. 130/75: l’uso dell’altoparlante su mezzi mobili è consentito solamente per il preavviso dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solo dalle ore 09.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.

Nell’annuncio del comizio possono essere compresi il nome dell’oratore e il tema del discorso ( capitolo III Circolare Ministero Interno 08/04/80 n° 1943/V).

Durante il passaggio del veicolo è consentita l’esposizione di manifesti, ma ciò fino a quando il veicolo circola, una volta fermo gli stessi devono essere tolti.

N.B. La limitazione all’uso delle propaganda a mezzo fonica riguarda i mezzi mobili

in movimento, quando questi siano fermi ed asserviti ad un comizio o riunione di

propaganda elettorale invece non esistono le limitazioni di cui al punto b) (capitolo III Circolare Min. interno 08/04/80 n° 1943/V).

 

3. VOLANTINAGGIO

 

L’art. 6 L. 212/56 prevede che a partire dal 30° giorrno precedente la data fissata per le elezioni è vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, mentre è consentita la distribuzione a mano (capitolo II Circolare Min. interno 08/04/80 n° 1943/V ) .

 

4. AFFISSIONE STAMPATI, GIORNALI MURALI, MANIFESTI

 

ARTT. 1 E 6 L. 212/56 A partire dal 30° giorno precedente la data fissati a per le elezioni l’affissione di stampati, manifesti, ecc. può avvenire solo negli appositi spazi a ciò destinati.

La Giunta Municipale a tal fine provvede ad adottare delibere con le quali :

a) stabilisce gli spazi (cioè i luoghi in senso generico) dove è possibile la affissione di propaganda elettorale da parte di partiti o gruppi di partiti partecipanti alla competizione elettorale e da parte di coloro che non partecipando direttamente alla competizione elettorale vogliono intervenire nella campagna elettorale appoggiando liste o candidati (si parla di PROPAGANDA DIRETTA e INDIRETTA).

b) delimita gli spazi di cui alla lett. a) ripartendo gli spazi in sezioni di dimensioni prestabilite.

c) assegna le sezioni a tutti coloro che hanno diritto a eseguire le affissioni.

 

Ai sensi della Circolare Min. interno 08/04/80 n° 194 3/V par. 6 lett. a) e b) dal momento della assegnazione degli appositi spazi a coloro che ne hanno titolo è vietata l’affissione di qualsiasi materiale di propaganda negli spazi destinati alle normali affissioni, È altresi vietata la esposizione di materiale di propaganda elettorale in spazi a disposizione dei partiti o privati, tipo le bacheche, unica eccezione riguarda la possibilità in tali bacheche di affiggere giornali quotidiani o periodici.

Ugualmente ai sensi dell’art. 6 L. 212/56 dallo stesso momento è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti e ai sensi della Circolare Min. interno 08/04/80 n° 1943/V par. 6 lett. c) ” È vietata l’affissione o l’esposizione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo”. e “deve quindi ritenersi proibita, durante il periodo sopra specificato, oltre che la propaganda elettorale con mezzi luminosi, striscioni o drappi, ogni

 

altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.” (capitolo II paragrafo 2 Circolare Min. interno 08/04/80 n° 1943/V).

Le Amministrazioni comunali sono tenute per legge, dal momento dell’assegnazione degli spazi suddetti, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi assegnati, nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata.

 

Le spese sostenute per la rimozione del materiale di propaganda elettorale sono a carico in solido dell’esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, Legge 515/93, come modificato dall’articolo 1, comma 178,della Legge 296/2006)

N.B E’ vietata l’esposizione di materiale di propaganda elettorale anche nelle vetrine dei sedi elettorali. I manifesti dei candidati e delle liste potranno essere affissi esclusivamente alle pareti interne delle sedi medesime.

 

Ai sensi art. 9 L. 212/56 nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni è vietata la nuova affissione di stampati, manifesti, ecc, È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche di partiti o associazioni.

N.B. La propaganda elettorale effettuata tramite veicolo in movimento (tipici veicoli pubblicitari definiti “vele”) e a carattere figurativo non rientra nei divieti sopra indicati, in quanto essa da una parte non costituisce affissione e dall’altra non è né propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso, né propaganda

luminosa.

La legittimità di tale forma di forma di propaganda elettorale risiede però nel fatto che il veicolo sia in movimento, sono consentite brevi soste tecniche, se queste condizioni non vengono rispettate si configura una forma di propaganda elettorale figurativa a carattere fisso.

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5. SEDI DI PARTITO, SEDI COMITATI E GAZEBO

 

Non sono riconducibili a forme di pubblicità e sono pertanto consentite le insegne indicanti le sedi dei partiti, movimenti o liste. Nei gazebo è consentita pertanto soltanto la suddetta pubblicità, mentre è vietato l’utilizzo

di manifesti dei candidati e delle liste.

Nelle postazioni assegnate per i banchetti elettorali, con autorizzazione per occupazione di suolo pubblico, è vietato l’uso di vele fisse o flash.

 

6. DIVIETI E OBBLIGHI PARTICOLARI.

 

Nel giorno precedente le votazioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale.

Nei giorni destinati alle votazioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale nel raggio

di mt. 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali. 

  a cura di

ANTONIO SABATINO

 

P.A.sSiamo

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