Chiedo per un amico. Dove deve giocare la Polizia Locale?

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Chiedo per un amico. E’ possibile esprimere una legittima opinione sulla madre di tutte le questioni, vale a dire la riforma della legge quadro n. 65/1986, anche se tale opinione è invisa a tutta la categoria?

Chiedo per un amico. Per poter legittimamente discutere della questione è sufficiente essere nella categoria da quasi trenta anni, essere in trincea tutti i giorni, lottare con la delinquenza di vario genere e con l’illegalità diffusa, essere a disposizione dell’utenza, anche se sono i primi che ti deridono quando fai qualcosa a loro sgradito? Bene, allora posso. Eppure, e pur sforzandomi, non capisco perché si ritiene che chi, suppostamente, non abbia (o non abbia più) tali caratteristiche, non possa partecipare alla discussione. Chi è che dà la patente di esperto?

In ogni caso me ne farò una ragione.

Vorrei, però, fare alcune considerazioni a margine della audizione del 4 marzo scorso in Commissione Affari Costituzionali, del Prefetto Maria Teresa Sempreviva, Vicedirettore generale della Pubblica Sicurezza preposta all’attività di coordinamento e pianificazione delle Forze di Polizia in rappresentanza del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno.

Che cosa avrà mai detto di tanto grave, tanto da far alzare una (quasi) totale levata di scudi da parte degli addetti ai lavori?

Finora si è discusso dopo aver ascoltato le parole del Prefetto Sempreviva. Forse leggendo la trascrizione integrale delle parti ritenute più offensive, sarà possibile parlarne in modo più pacato

“ll dettato costituzionale trova simmetrica corrispondenza nel sistema della Pubblica Sicurezza del dato dalla legge di riforma 1 Aprile 1981 numero 121 recante “Nuovo Ordinamento dell’amministrazione della Pubblica Sicurezza” che, in antitesi al modello atomistico delocalizzato adottato da taluni stati europei, afferma l’unità e la conseguente necessaria statualità del nostro sistema di amministrazione della Pubblica Sicurezza ed al Ministro dell’Interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza quindi centro di imputazione delle politiche in materia di ordine e sicurezza pubblica e a garanzia della loro uniformità sul territorio nazionale, dipendono funzionalmente tutte le forze di polizia: polizia di stato, Arma dei Carabinieri con l’accorpato corpo Forestale dello Stato ,Guardia di Finanza e polizia penitenziaria. Un sistema plurale di forze di polizia connotato endemico di matrice storico-sociale nell’ordinamento italiano che presuppone come fisiologico modello di organizzazione, il coordinamento strategico e operativo delle stesse che esalta l’indifferenziato patrimonio di professionalità delle singole componenti del sistema e vede nelle autorità di pubblica sicurezza, gli snodi di riferimento.”

“In questa prospettiva può dunque cogliersi la distinzione tra le funzioni delle forze di polizia e la polizia locale, quest’ultima ricompresa tra le funzioni fondamentali dei comuni dal decreto legge 95 del 2012, preposta essenzialmente all’attività di polizia amministrativa e chiamata come dirò nel prosieguo a concorrere al perseguimento della sicurezza primaria soltanto in via ausiliaria e sotto il coordinamento delle autorità statali. In particolare rientrano nelle competenze della polizia locale tra le altre la polizia dell’edilizia e dell’urbanistica, la polizia del commercio, la polizia sanitaria veterinaria e mortuaria, tutti gli ambiti devoluti alle autonomie già dai provvedimenti di decentramento del 70 del secolo scorso per altro è la stessa carta costituzionale l’articolo 118 terzo comma a stabilire che nella materia dell’ordine e della sicurezza pubblica possono essere previste forme di coordinamento tra stato e regioni, con particolare riferimento alla sicurezza integrata per la cui cura sono quindi chiamati a convergere sinergicamente i diversi livelli di governo. A tale previsione è stata data attuazione con decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, il quale introducendo i concetti di sicurezza urbana e di sicurezza integrata, ha inteso promuovere una visione allargata del bene giuridico sicurezza. A tal fine, mediante il riconoscimento normativo dei concerti di sicurezza urbana e sicurezza integrata, sono stati introdotti opportuni meccanismi di raccordo tra le forze di polizia e la polizia locale nell’espletamento, dei distinti compiti istituzionali”

“In tale contesto Il significativo contributo della polizia locale e consacrato nelle linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata approvate in sede di conferenza unificata il 24 gennaio 2018 nella parte in cui, ferme restando le competenze esclusive dello stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, prevedono alla stipula di accordi tra Prefetti dei capoluoghi di regione e presidenti di regione e province autonome, in relazione a 4 filoni principali di intervento, ossia lo scambio informativo tra le forze e la polizia locale; l’interconnessione delle rispettive sale operative l’utilizzo in comune sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree delle attività soggette al rischio; l’aggiornamento professionale integrato per gli operatori delle forze di polizia e della polizia locale”.

“L’approccio di governance cooperativa con il pieno contributo dei corpi di polizia locale nelle attività di specifica competenza, in raccordo con le autorità statali trova conferma come noto, anche nella cosiddetta direttiva Minniti del 15 agosto 2017, sui comparti di specialità e la rimodulazione dei presidi, nella parte in cui affida ai corpi e servizi di polizia locale un ruolo preminente nell’espletamento delle funzioni di polizia stradale sulla viabilità urbana lungo l’arco delle ventiquattro ore. In attuazione di tale previsione Infatti il Ministero dell’Interno ha sottoscritto il 9 gennaio del 2020 un accordo quadro con l’ANCI che ha previsto l’immediato coinvolgimento della polizia locale delle 14 città capoluogo metropolitano capoluoghi di provincia che dispongono di servizi articolati su quattro turno turni, per un totale di 48 capoluoghi di provincia ed una progressiva estensione ai restanti comuni”.

“Ecco il crescente ruolo della polizia locale è stato ampiamente riconosciuto anche in questa fase di emergenza pandemica provocata dalla diffusione del virus covid-19. L’articolo 4 comma 9 del decreto-legge 19 2020 ha infatti espressamente inserito: gli appartenenti ai corpi di Polizia Municipale muniti della qualifica di agente di pubblica sicurezza tra le componenti di cui si avvale il prefetto per garantire il rispetto delle misure di contenimento, tutto ciò beninteso con il suo coordinamento che si traduce nell’ambito di apposite riunioni tecniche del settore, in indirizzi operativi per i soggetti sul campo”

“Trattasi di una scelta di carattere straordinario che trova la propria ragion d’essere proprio negli specifici compiti che i predetti corpi sono chiamati a svolgere nel campo della sanità pubblica, della polizia amministrativa e del commercio. Ambiti nei quali comuni al pari delle regioni, sono titolari di specifiche funzioni e su questa base che l’articolo 115 del decreto legge 18 del 2020 consente agli enti locali di finanziarie, anche in deroga, le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale della polizia locale impiegato nel contenimento dell’emergenza epidemiologica istituendo all’uopo un fondo di 10 milioni di euro. In questo scenario al personale della polizia locale è stata corrisposta una indennità onnicomprensiva di ordine pubblico prevista per le forze di polizia impegnate nello svolgimento dei suddetti servizi di prevenzione e contenimento del contagio da covid-19.”

“giova ricordare che secondo gli articoli 3 e 5 della legge del 1986 la numero 65: gli addetti della Polizia Municipale nell’ambito dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercitano anche funzioni di polizia giudiziaria, servizi di Polizia Stradale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. In quest’ultimo ambito collaborano con le forze di polizia statali, previa disposizione del Sindaco quando ne venga fatta motivata richiesta dalle competenti autorità, per specifiche operazioni. Sotto il profilo tecnico operativo dunque le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza degli operatori della polizia locale si traducono in un’attività di collaborazione con le forze di polizia, con una dipendenza funzionale del Questore.”

“Con riferimento ai compiti di polizia giudiziaria, come noto gli appartenenti ai ruoli dell’amministrazione della Pubblica Sicurezza sono competenti per qualsivoglia tipologia di reato e legittimati ad operare ricorrendone i presupposti su tutto il territorio nazionale e tenuti ai sensi dell’articolo 68 della legge numero 121 del 81 ad osservare anche fuori dal servizio i doveri inerenti alla loro funzione. Così non è invece quanto concerne il personale della polizia locale. Infatti, se da un lato l’articolo 57 del codice di procedura penale stabilisce che sono agenti di polizia giudiziaria nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza le guardie delle Province e dei comuni quando sono in servizio, dall’altro l’articolo 5 comma 1 lettera A della legge 65 del 86, integra il dato normativo appena descritto, statuendo che il personale che svolge servizio di Polizia Municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche funzioni di polizia giudiziaria.”

“In chiave evolutiva tuttavia nell’ottica di un complessivo riordino dei ruoli e delle qualifiche del personale della polizia locale nulla osta al riconoscimento sempre previo vaglio prefettizio della qualifica di agente di Polizia Tributaria al personale della polizia locale, ancorché limitatamente all’accertamento dei tributi di competenza dell’ente di appartenenza. Tale qualifica, oltre a quelle già previste di ufficiale o agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, completerebbe lo statuto degli appartenenti alla polizia locale, estendendo i compiti ad un settore particolarmente delicato per la vita associata”.

“Con riferimento alle banche dati di polizia e all’interconnessione delle sale operative della polizia locale e delle forze di polizia, come noto il decreto legge 18 gennaio del 93 numero 8 ha aperto al personale della polizia locale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, la possibilità di accedere agli schedari del CED relative ai veicoli rubati ai documenti sottratti o smarriti. Tale facoltà è stata poi estesa con il cosiddetto Pacchetto sicurezza del 2008 agli archivi dei permessi di soggiorno e successivamente con il decreto legge 113/2018 più volte richiamato, alle segnalazioni concernenti i provvedimenti di ricerca o rintraccio ai fini anche di cattura nei confronti delle persone sottoposte a controllo, così detti provvedimenti attivi”

“Volgendo la conclusione il rilievo del tema della riforma della polizia locale è testimoniato dalle proposte di legge assegnate a codesta onorevole commissione. I progetti di legge in parola mirano anche a rivedere l’aspetto nei rapporti stato autonomie nel campo della sicurezza urbana e della sicurezza integrata. Ciò posto, alcuni elementi cardine del nostro sistema di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica riteniamo che non siano suscettibili di revisione perché posti a garanzia della tenuta dell’architettura costituzionale della nostra democrazia. Mi riferisco in particolare alla esclusiva riconducibilità allo stato della funzione di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, unico livello di governo in grado di assicurare standard uniformi di salvaguardia di beni giuridici per la collettività e la tenuta stessa del sistema democratico. All’unicità e indivisibilità della predetta funzione, con l’individuazione di chiari centri di responsabilità a livello sia centrale che periferico, all’attribuzione al Ministro dell’Interno del ruolo di autorità nazionale di pubblica sicurezza per l’esercizio della funzione di indirizzo politico amministrativo e l’attribuzione le autorità statali di livello centrale e per della responsabilità di garantire l’attuazione delle scelte di Policy compiute e infine, alla riconducibilità dell’ambito di azione e della governance della polizia locale ai livelli comunali e provinciali in sintonia con l’architettura statuale.”

“Per scongiurare la creazione di sovrastrutture regionali che, oltre a comportare un ingiustificato aggravio economico, rappresenterebbero un elemento distonico e divisivo del sistema. All’interno di queste coordinate che non appaiono superabili, le prospettive evolutive più coerenti anche con il quadro costituzionale non sembrano tuttavia essere quelle che mirano ad omologare tout court la polizia locale alle forze di polizia. Una simile evoluzione oltre ad implicare una non consentita spinta centrifuga verso modelli di accentuato federalismo non verrebbe ad eliminare il gap che separa le polizie locali dalle forze di Polizia sui terreni che sono tipica espressione delle professionalità di queste ultime, a cominciare dal mantenimento dell’ordine pubblico, per finire allo sviluppo di attività investigative più complesse quali quelle in materia di criminalità organizzata e di terrorismo, ma soprattutto essa implicherebbe il graduale disimpegno da settori che sono storicamente affidati al presidio dei comuni e per essi delle polizie locali e che sono fondamentali per la serena convivenza di cittadini. A ciò si aggiungono i servizi di Polizia Stradale settore nel quale l’articolo 12 del Codice della Strada riconosce un ruolo di protagonista proprio le polizie locali e municipali, come si è prima ampiamente detto. Da tali coordinate occorre dunque muovere in direzione di una forte valorizzazione della polizia locale sul piano formativo addestrativo organizzativo operativo e retributivo alla luce della sua peculiarità ordinamentale e funzionale.”

“Tanto premesso, non può non cogliersi con favore l’ipotesi di una nuova legge organica sulla polizia locale che ne sistematizzi aggiornandoli i profili organizzativi e operativi anche alla luce del concetto di sicurezza integrata recato dal decreto legge 14 del 2017 e poi dal decreto legge 113 del 2018. Come già il Dipartimento della Pubblica Sicurezza aveva prospettato con uno schema di proposta di legge delega risalenti al 2019”

La conclusione: “Si condivide dunque l’intento di adottare un impianto normativo sistematico ed organico al passo con i tempi che stabilisca buoni confini ed enucleando compiti e funzioni specifici della polizia locale, ferme restando però le competenze riservate alle forze di polizia. Si giudica che sia questa la via maestra istituzionale su cui incedere rispettosa del dettato costituzionale, della geometria normativa e anche dello specifico patrimonio culturale ed esperienziale italiano nella materia della Public Security. Non dunque un equiparazione alle forze di polizia, non coerente in punto di diritto e peraltro distonica rispetto all’effettivo funzionamento della macchina della Pubblica Sicurezza, ma una concreta progressiva e significativa promozione del loro ruolo, attraverso il potenziamento delle strutture, degli strumenti e dei servizi di polizia locale, in uno con il miglioramento delle condizioni contrattuali per il relativo personale, all’interno dell’area di naturale appartenenza: quella del locale da cui dipendono e per cui operano.”

Ecco. Queste sono le parole che ha utilizzato il Prefetto Sempreviva e sulle quali si può dissentire o, dopo averci un attimo ragionato su, coglierne l’essenza.

La Polizia Locale non dovrebbe rincorrere il miraggio dell’equiparazione con le forze di Polizia, perchè questo comporterebbe il necessario ed indispensabile passaggio armi e bagagli sotto il coordinamento del Ministero dell’interno. Poi, per darsi un’identità, dovrebbe scegliere cosa fare da grande e specializzarsi in quelle materie che non possono prescindere dall’essere “forza locale”.

Il grande Troisi ha detto: tra 100 giorni da pecora ed un giorno da leone, scelgo 50 giorni da orsacchiotto.

Quindi, se non proprio in serie A, facciamo che giochiamo in A2?

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