Annullamento gerarchico della sosta a pagamento: effetti.

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Recita l’art. 37 –ultimo comma- del codice della strada: “3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito”. Sulla base di tale norma il Regolamento di esecuzione prescrive (art. 74) che: “…. 2) La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, nel qual caso l’ente competente può deliberare di dare provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato. L’esecuzione provvisoria è comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente e all’Ispettorato generale per la circola zione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici. 3. Il ricorso è deciso, a seguito di istruttoria dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dal Ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso. La decisione è comunicata dal Ministro al ricorrente e all’ente competente, che è tenuto a conformarsi ad essa”.

Cosa accade se l’amministrazione non si conforma alla decisione ministeriale e si ostina sulla sua strada? Orbene, sul piano della tutela diretta dell’interesse del ricorrente alla conformazione della volontà amministrativa a quella definita con il decreto ministeriale dobbiamo subito dire che, per orientamento consolidatosi dopo la pronuncia delle S.U. 15978/2001, il giudizio di ottemperanza in relazione ai provvedimenti decisori maturati in base a ricorso gerarchico, non appare percorribile. L’unico tentativo di aver ragione dell’ostinata e (a questo punto) renitente resistenza dell’amministrazione gravata dalla decisione resterebbe quello del procedimento per “silenzio”.

Tuttavia, posto che le ordinanze che si occupano di segnaletica stradale impongono ordini o divieti a cui conseguono sanzioni amministrative, forse il tema centrale che può allocarsi negli interessi di quanti abbiano agito innanzi al MIT con ricorso non è quello della formale ottemperanza, quanto quello dell’effetto tranciante che il decisum su ricorso gerarchico improprio sortisce sulla legittimità delle eventuali sanzioni amministrative pecuniarie spiccate sulla base di un provvedimento virtualmente annullato e, fino a diversa decisione di un eventuale TAR adito, illegittimo. In termini più netti: chiunque subisca un verbale per violazione di un obbligo imposto da un provvedimento comunale annullato da MIT ha ottime chanches di vederlo annullato dal giudice di pace, una volta che questi conosca della esistenza del provvedimento ministeriale di accoglimento del ricorso di cui all’art. 37 del codice della strada.

Queste brevi riflessioni mi sono state ispirate dalla lettura del decreto ministeriale n° 353 del 16/9/2015 con cui il MIT ha annullato la deliberazione di istituzione e regolamentazione della sosta a pagamento sul territorio di un Comune, per l’aver il Comune in parola erroneamente spalmato le strisce blu su tutto il territorio comunale, senza che la stessa porzione di territorio potesse qualificarsi “a particolare rilevanza urbanistica”. Insomma, accade che i cittadini si impuntino e che il Ministero gli dia ragione. Ora, senza entrare nel merito del caso di specie, è il caso di fare attenzione alla forma degli atti ed alla sostanza, poiché, oltre ai giudici, anche il MIT è in grado di sindacare, con valutazione estesa al merito, come si organizzano le soste sui territori comunali.

Pino Napolitano

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