L’assessore non può firmare le ordinanze del sindaco… specie se la competenza resta del dirigente….

0
1283

L’assessore non può firmare le ordinanze del sindaco… specie se la competenza resta del dirigente….

Singolare quanto alle motivazioni di annullamento, la questione decisa dal T.A.R. Campania (Napoli Sez. V), con Sentenza del 15 gennaio 2019, n. 210, con riguardo ad un’ordinanza (contingibile ed urgente) firmata dall’assessore ai lavori pubblici del comune di San Sebastiano al Vesuvio (annullamento che ha trascinato con sé anche l’annullamento degli atti presupposti redatti dalla polizia municipale).

L’ordinanza cade, sotto la scure del TAR, essenzialmente per una doppia causa di incompetenza:

  1. L’ordinanza (attenendo ad una questione procedurale sulla validità di una SCIA) rientrava pacificamente nelle competenze tecniche dei dirigenti;
  2. La firma delle ordinanze del sindaco, spetta al sindaco e non ad un assessore che non sia stato investito, per l’esercizio di tale compito, dall’incarico di sostituire, pro tempore, il sindaco.

Quanto al punto 2, specifica il TAR: “un assessore… in alcun caso può annoverarsi, ex se, ex art. 36 D.Lgs. n. 267 del 2000 fra gli organi del Comune, essendo egli solo un componente della Giunta. Né nel provvedimento gravato o nella documentazione depositata dall’Amministrazione vi è alcuna indicazione delle ragioni giustificanti la sostituzione del Sindaco da parte dell’Assessore atteso che l’art. 54 comma 8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 consente espressamente, a colui che sostituisce il Sindaco, di esercitare anche le sue funzioni, ivi inclusa, quindi, l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti; solo in caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall’Assessore più anziano per età; comunque l’istituto della sostituzione del Sindaco non deve essere confuso con quello della delega delle funzioni del Sindaco, di cui al comma 10 del succitato art. 54, che implica un trasferimento dell’esercizio di funzioni quale metodo ordinario di organizzazione del lavoro amministrativo e che non può, invece, ricomprendere il potere di ordinanza contingibile e urgente che non potrebbe mai essere delegato, trattandosi di una funzione propria del Sindaco (Consiglio di Stato sez. V, 26/04/2018, n. 2535)”.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui