Autostrade: gli autovelox vanno segnalati

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Il Giudice di Pace di Frosinone con sentenza n. 1213 del 19 novembre 2018 ha ribadito che i cartelli che segnalano l’autovelox devono essere idonei per dimensione, visibilità, legittimità e posizionamento e consentire all’automobilista di regolare per tempo la velocità
LA VICENDA
Un automobilista proponeva ricorso davanti al giudice di pace avverso la contestazione di un verbale della polizia stradale di Frosinone con il quale gli era stata contestata la violazione dei limiti di velocità vigenti sul
tratto di autostrada che stava percorrendo la strada sulla quale circolava. Il ricorrente lamentava che agli atti non vi era alcuna documentazione idonea a far ritenere rispettato il principio di presegnalazione
dell’autovelox fisso e, di conseguenza, mancava qualsivoglia certezza dell’idoneità rispetto al punto di rilevamento, anche al fine di verificare la possibilità, per l’automobilista, di regolare per tempo la propria
velocità di marcia.
LA DECISIONE
IL Giudice di Pace ha accolto il ricorso premettendo che gli automobilisti sanno che, generalmente, il controllo della velocità sulle autostrade avviene tramite il sistema tutor, che rileva la velocità media dei
veicoli. Ma non è questa l’unica modalità con la quale le autorità possono accertare il rispetto dei limiti imposti dal codice della strada: anche lungo le autostrade, infatti, è possibile installare degli autovelox. Ciò
posto il giudice adito rileva che, in materia di sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, ai fini della validità del verbale di contestazione è necessaria la presenza di segnaletica di preventiva
informazione, agli automobilisti in transito, del posizionamento dell’apparecchio autovelox; tuttavia, non è richiesto che tale circostanza sia anche, sotto comminatoria di nullità, indicato nel relativo processo
verbale. A maggior ragione in queste ipotesi, è indispensabile che l’utilizzo di postazioni fisse di rilevamento elettronico della velocità sia adeguatamente preannunciato, tenendo conto che la segnaletica deve essere “idonea per dimensionamento, visibilità, leggibilità e posizionamento”. Nella sentenza ha precisato che la
violazione di uno solo di questi parametri può provocare l’illegittimità dell’accertamento secondo prudente
apprezzamento. Inoltre, continua il giudicante, è opportuno ricordare che il legislatore prima e la
prevalente Giurisprudenza di legittimità e di merito poi hanno più volte posto l’evidenza sulla necessità di
dar informativa agli utenti della strada circa l’esistenza dei limiti di velocità e l’utilizzo di mezzi di
rilevamento elettronico, informativa di carattere preventivo che consista in una divulgazione con i requisiti della congruità, dell’idoneità e della correttezza.

Giudice di Pace di Frosinone, sentenza n. 1213 del 19 novembre 2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.09.2018, la Sig.ra Ranelli Emanuela da Ceprano, proponeva opposizione innanzi il Giudice Onorario di Pace di Frosinone, avverso il verbale n. A TX 000 I 003161, elevato dalla Polizia
Stradale di Frosinone in data 5.07.2018, per violazione dell’art. 142 comma 8 ° CdS, in AA1 autostrada Milano-Roma-Napoli Km 621+700 carreggiata Nord, nel Comune di Frosinone.
Con ordinanza del 26.09.2018, depositata in pari data, il Giudice non sospendeva l’esecutività del provvedimento impugnato e fissava l’udienza di comparizione delle parti per il giorno 14.11.2018 ordinando all’autorità che aveva emesso il provvedimento di depositare in cancelleria copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notifica della violazione. All’udienza del 14.11.2018, parte opponente si riportava agli atti depositati e ne chiedeva l’integrale accoglimento, mentre
parte opposta non compariva sebbene costituita: il Giudice tratteneva la causa in decisione, con contestuale lettura del dispositivo.
MOTIVO DELLA DECISIONE
L’opposizione così come formulata merita accoglimento. Parte opponente tra tutti i motivi di ricorso eccepiva la mancata contestazione immediata, omessa taratura ed omologazione ed inidoneità della segnaletica.
Si costituiva parte opposta , la quale depositava copia della relazione di corretto montaggio e verifica apparecchio unitamente ai controlli tecnici e certificato di taratura LAT 101 A273_2018_ACCR_VX. Veniamo ai motivi di ricorso. L’eccezione sulla mancata contestazione immediata, non può essere accolta in quanto proprio per le caratteristiche del Sistema è impossibile la contestazione immediata in quanto permette la rilevazione della velocità solo successivamente al passaggio del veicolo, nel tratto interessato.
Risulta altresì priva di fondamento la circostanza secondo cui le suddette rilevazioni sono poco attendibili, in quanto non è data prova della revisione degli stessi apparecchi: è vero sì che la suddetta prova incombe
su parte opposta, ma parte opponente deve dimostrare che gli stessi non funzionano o comunque non erano stati sottoposti a revisione. Tale prova non è stata fornita ne all’atto introduttivo ne in corso di causa:
di contro, parte opposta depositava relazione di concreto montaggio e verifica apparecchio unitamente ai controlli tecnici e certificato di taratura LAT 101 A273_2018_ACCR_VX. Considerazioni diverse sulla mancata segnalazione. Orbene risulta dagli atti che la velocità istantanea è
stata rilevata nel tratto autostradale interessato dal rilevamento della velocità media (Tutor): nel caso di specie parte opposta non forniva la prova dell’idonea segnalazione. Ciò posto occorre rilevare che in materia di sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, ai fini
della validità del verbale di contestazione è necessaria la presenza di segnaletica di preventiva informazione, agli automobilisti in transito, del posizionamento dell’apparecchio autovelox; tuttavia, non è
richiesto che tale circostanza sia anche, sotto comminatoria di nullità, indicato nel relativo processo verbale ( Cassazione civile, se. VI, ordinanza 13.01.2011 n. 680) E’ opportuno ricordare che il legislatore prima e la prevalente Giurisprudenza di legittimità e di merito poi hanno più volte posto l’evidenza sulla necessità di dar informativa agli utenti della strada circa l’esistenza dei limiti di velocità e l’utilizzo di mezzi di rilevamento elettronico, informativa di carattere preventivo che consista in una divulgazione con i requisiti della congruità, dell’idoneità e della correttezza.
Tale principio è stato di recente ribadito con la legge n. 160 del 03.10.2007, di conversione del DL n. 177 del 03.08.2007, che ha introdotto nell’art. 142 C.d.S. il comma 6-bis “Le postazioni di controllo sulla rete
stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazioni luminosi, conformemente alle norme stabilite nel
regolamento di esecuzione del presente codice. La modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno. “L’insistenza su tale punto non può essere
trascurata ed evidenzia che la segnaletica deve essere idonea per dimensionamento, visibilità, leggibilità e posizionamento e che la violazione di uno solo di questi parametri può provocare l’illegittimità dell’accertamento secondo prudente apprezzamento. Orbene agli atti, non risulta depositata alcuna documentazione, anche fotografica da far ritenere rispettato il principio poc’anzi riportato: non vi è certezza dell’idoneità rispetto al punto di rilevamento, anche al fine di verificare la possibilità per l’utente di regolare per tempo la velocità di percorso. In considerazione del tenere nel giudizio, si ritiene di compensare le spese di lite, in quanto non si ravvisa un comportamento tale da giustificare una condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace di Frosinone, in persona della dott.ssa Caterina DI Vivo, pronunciando sul ricorso in opposizione a verbale ATX 0001003161, elevato dalla Polizia Stradale di Frosinone in data 5.07.2018 a
carico * così decide:
1) Accoglie il ricorso;
2) Annulla il provvedimento impugnato;
3) Compensa le spese di lite.
4) Così deciso in Frosinone il 14.11.2018

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