Gli appassionati alla materia che hanno avuto la voglia ed il tempo di leggere il commento all’edizione 2016 del codice della strada commentato Maggioli -curato da me, Francesco Delvino, Beppe Carmagnini e Fabio Piccioni- ricorderanno che (con concorde valutazione dei 4 menzionati co-autori), erano state vergate alcune considerazioni in ordine al fatto che, la modifica impressa dalla Legge 41/2016 al testo dell’art. 222 del Codice della Strada, poneva qualche problema di legittimità costituzionale.
Ebbene, non ci dà molta soddisfazione la constatazione che eravamo stati “cattivi profeti”; non nel senso che “non siamo stati buoni ad imbroccare il vaticinio”, ma nel senso che “avendo correttamente vaticinato”, la norma si è rivelata, parzialmente incostituzionale.
Veniamo al fatto:
Si legge dal Comunicato stampa della Corte costituzionale, del 20 febbraio 2019:
“La legge n. 41 del 2016 che ha introdotto il delitto di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime, inasprendone le sanzioni, ha superato il vaglio di costituzionalità con riferimento al divieto, per il giudice, di considerare prevalente o equivalente la circostanza attenuante speciale della “responsabilità non esclusiva” dell’imputato (che comporta la diminuzione della pena fino alla metà) rispetto alle concorrenti aggravanti speciali previste per questi reati, tra cui la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
La Corte ha però dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222 del Codice della strada là dove prevede l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l’automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente”.
Da qui, solo per gusto di dileggio, abbiamo inserito, come immagine di presentazione di questo breve scritto, lo stralcio delle considerazioni critiche, mosse al Legislatore, nel 2016.