La Cassazione civile(Sez. II) con Ordinanza del 17/06/2025, n. 16355 ci ricorda come le Sezioni Unite della Corte (v. Cass. Sez. U. n. 23285/2010; in termini, Cass. nn. 5249/2018, 10677/2020) avessero già affermato il principio di diritto per il quale, ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal Giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del “foro erariale” stabilita nell’art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933, relativa alle controversie in cui sia parte un’amministrazione dello Stato.
L’affermazione si riferiva espressamente soltanto al primo grado.
Il carattere innovativo della pronuncia in esame risiede nel fatto che il principio può essere esteso anche all’appello, con la conseguenza che, per le cause di opposizione in materia di sanzioni amministrative, esclusa la regola del foro erariale per incompatibilità con il principio di prossimità (nella materia in esame riaffermato dalle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7, comma 2, del D.Lgs. 150 del 2011), il giudice di appello va individuato, ai sensi dell’art. 341 c.p.c., nel Tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza, tenuto conto della natura di rito generale ordinario della disciplina dell’appello di cui agli artt. 339 e ss. c.p.c.



