Guida senza patente e particolare tenuità del fatto. L’art 131 bis cp non si applica.
Il primo comma dell’articolo 131 bis del codice penale prevende che “nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.
Nel caso trattato da Cass. pen., Sez. IV, Sentenza del 25/06/2025, n. 23729 l’imputato ricorre in cassazione per tentare di eludere la condanna per guida senza patente.
Gli Ermellini hanno sancito che “Il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, D.Lgs. n.285/2002 è, per sua struttura a condotta reiterata, in quanto sanziona la condotta della guida senza patente solo se reiterata, appunto, in un arco temporale biennale. Ne consegue che sussiste incompatibilità ontologica fra la fattispecie in esame e la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. che, non può trovare applicazione quando il reato ha ad oggetto, strutturalmente come tipizzazione del tipo, condotte reiterate. Ebbene, nella specie il Tribunale di Sassari, a fronte dell’istanza avanzata dalla difesa dell’imputato in sede di conclusioni, con motivazione ampia ed articolata, ha escluso la particolare tenuità del fatto, avendo evidenziato che il A.A. era stato fermato e sanzionato per guida senza patente in plurime occasioni e, in particolare, in date 9 marzo 2019 e 6 dicembre 2019 (violazioni amministrative che avevano comportato la contestazione della recidiva nel biennio). In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende”.


