Di grandissimo interesse la sentenza n°8416 del 27 aprile 2016 con cui, la sezione II della Cassazione civile ha risolto un annoso dilemma: il rapporto di interferenza tra la violazione della disciplina del trattamento dei dati (informativa sul trattamento dei dati: privacy) e la legittimità del verbale.
Un cittadino, sanzionato per aver attraversato un’intersezione proiettante luce semaforica rossa mediante un dispositivo automatico di documentazione delle infrazioni, si era lamentato, tanto nel primo quanto nel secondo grado di giudizio, tra le altre doglianze, del fatto che l’accertamento della violazione fosse avvenuto in aperta violazione del codice per il trattamento dei dati personali in quanto –in buona sostanza- presso l’intersezione presidiata tecnologicamente da apparati assimilabili a quelli di videosorveglianza, non c’erano informative riferite al trattamento dei dati, nemmeno in forma semplificata.
Nonostante la sconfitta presso il doppio giudizio di merito, il cittadino in parola è arrivato fino alla suprema corte, dolendosi del fatto che i primi due giudici non avevano motivato su un punto decisivo della questione, peraltro violando in un sol colpo il D.Lgs 193/2006 ed il provvedimento del garanteprivacy del 29 aprile 2004.
La Suprema Corte affronta e risolve la questione, nei seguenti termini:
“E’ da credere, al riguardo, che le discipline attinenti, rispettivamente, alla tutela dei dati personali e alla circolazione dei veicoli operino su piani differenti. Infatti, una ipotetica violazione dell’obbligo di informativa di cui al cit. art. 13 costituisce un illecito rispetto al sistema di tutela approntato per la tutela dei dati personali, il cui rispetto è presidiato da un autonomo apparato sanzionatorio: sicché con riferimento alla specifica violazione di cui trattasi opera la previsione di cui all’art. 161 d.lgs. n. 196/2003 cit.. La detta violazione non spiega invece effetto con riguardo alla contestazione dell’illecito di cui si dolga il conducente del veicolo, siccome non preavvertito della presenza del dispositivo di rilevazione: questo perché l’informativa di cui all’art. 13 non è correlata funzionalmente alla prevenzione dell’infrazione al codice della strada, ma, come si è detto, al rispetto di un obbligo di riservatezza. L’avviso in questione non è dunque diretto a orientare la condotta di guida del trasgressore, così da evitare che lo stesso incorra in una violazione delle norme che regolano la circolazione: ciò che accade, di contro, allorquando è la stessa disciplina del codice della strada ad esigere che agli automobilisti sia data informazione della presenza di apparecchiature di controllo del traffico. Così, l’art. 4, d.l. n. 121/2002, convertito in 1. n. 168/2002 (poi modificato dal d.l. n. 151/2003, convertito in 1. n. 214/2003) prevede che della presenza dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 cod. strada debba essere data informazione agli automobilisti. E questa S.C. ha evidenziato in proposito, che, proprio perché l’informativa in questione è preordinata a disciplinare la condotta di guida, costituendo una norma di garanzia per l’automobilista, la mancanza di essa non è priva di effetto ma determina la nullità della sanzione (Cass. 26 marzo 2009, n. 7419; Cass. 12 ottobre 2009, n. 21634; cfr. pure Cass. 24 novembre 2006, n. 24526, che sottolinea come il potere sanzionatorio in materia di circolazione stradale non sia tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in un logica patrimoniale captatoria, ma anche da uno scopo di tutela della sicurezza stradale, oltre che di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità delle circolazione)”.
Si noti che solo gli stupidi possono essere felici per una simile sentenza che, peraltro, a mio avviso, era scontata. Il tema che deve preoccupare non è quello della legittimità del verbale del codice della strada in relazione all’illiceità del trattamento dei dati, ma quello della illiceità in sé del trattamento che procura l’attivazione della specifica potestà sanzionatoria del garanteprivacy.
Studiate il D.Lgs. 196/2003 e fate molta attenzione a trattamenti eccedenti e non pertinenti dei dati, specie nell’uso di strumentazioni non omologate!
Pino Napolitano