Abbiamo già affrontato il tema delle centrali uniche di committenza con riferimento alla partecipazione anche di società private in tale organismo.
Il Tar Lazio con la decisione richiamata ne ha escluso l’applicazione, dato l’attuale assetto normativo. Oggi il TAR Napoli (Tar Napoli, sez. 8, 05/05/2016, n. 2312) ha ribadito la la non sussumibilità dei Consorzi, ove è presente una società di diritto privato, nel novero dei soggetti aggregatori (anche riguardo ai Comuni di ridotte dimensioni), con conseguente fondatezza della doglianza incentrata su tale assunto.
Le disposizioni normative di riferimento rispondono all’esigenza di aggregare la domanda di forniture e servizi da parte degli enti pubblici, onde sfruttare le economie di scala e realizzare complessivamente un risparmio di risorse economiche.
Per tali motivi, accanto alla centrale di committenza individuata nella Consip per gli enti facenti parte dell’apparato statale, e alle centrali di acquisto regionali previste dalla L. 266/2006, anche i Comuni di piccole dimensioni devono procedere agli acquisti di beni o servizi attraverso il sistema di aggregazione della domanda, creando un’unica centrale di committenza nell’ambito delle unioni di comuni, o mediante un accordo consortile tra i comuni interessati, secondo la iniziale formulazione del comma 3 bis dell’art. 33 D.Lgs. 163/2006; ovvero, secondo il testo attuale, come modificato dal D.L. 66/2014, conv. in L. 89/2014, mediante apposito accordo consortile o avvalendosi di un soggetto aggregatore o delle Province o, infine, attraverso la Consip.
In altri termini, la qualifica di soggetto aggregatore è riservata, oltre che alla Consip e alle centrali di committenza regionali, ai soggetti istituiti dagli enti locali nell’ambito delle unioni di comuni, delle Province o mediante accordo consortile tra i Comuni e, pertanto, da soggetti pubblici che costituiscono forme di aggregazione tra loro al fine di unificare e centralizzare la domanda di forniture, dovendosi, di contro, escludere da tale ambito i soggetti privati o che includono nella loro compagine enti pubblici e privati.
Ciò vale anche per associazioni il cui assetto societario prevede la partecipazione di un soggetto che, di fatto, è privato.