I giudici della sesta sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7618 del 18 marzo 2019 hanno ritenuto che il condomino che parcheggia la propria autovettura in una porzione di cortile condominiale non consentendone l’uso agli altri condomini viola la legge.
LA VICENDA
Un condomino avanza richiesta dinanzi al Giudice Pace di Napoli al fine di far cessare il parcheggio nel cortile condominiale di un motociclo poiché tale parcheggio avrebbe ostruito l’ingresso dell’abitazione dell’attore e non avrebbe consentito ex art. 1102 codice civile l’uso della parte comune agli altri condomini. Costituitosi il convenuto ha chiesto il rigetto delle richieste del condomino in quanto il parcheggio era sporadico e della durata pochi minuti. Sia il Giudice di prime cure che, in appello il Tribunale hanno accolto la richiesta della parte che chiedeva la cessazione del parcheggio perché risultava provata la violazione dell’art. 1102 del codice civile. Deducendo la violazione della valutazione delle prove ricorreva per la cassazione della decisione.
LADECISIONE
Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso ritenendo che la denunciata violazione della valutazione delle prove non può costituire motivo di ricorso in cassazione. La decisione del Tribunale di Napoli è conforme all’interpretazione di questa Corte, secondo cui l’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto. Il ricorrente attribuisce alla sentenza impugnata l’errore di aver sommato i periodi di sosta riferibili ai due convenuti, ma questo ragionamento non trova riscontro nella motivazione del Tribunale. Si insiste poi nel ricorso sul fatto che le soste del ricorrente fossero saltuarie e durassero pochi minuti, ma ciò vale ad invocare inammissibilmente dalla Corte di cassazione un diverso apprezzamento di fatto rispetto a quello compiuto dal giudice di merito, operazione che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, non consentita in sede di legittimità. Pertanto, deve ritenersi che la condotta del condomino, consistente nella stabile occupazione, mediante il parcheggio per lunghi periodi di tempo della propria autovettura, di una porzione del cortile comune, configuri un abuso, in quanto impedisce agli altri condomini di partecipare all’utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l’equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà. Inoltre, anche a volere considerare l’eccezione del ricorrente secondo cui la sosta era sporadica e per poco tempo, la Corte sostiene che l’art. 1102 non pone alcun margine minimo di tempo e di spazio per l’operatività delle limitazioni dell’uso, sicché può costituire abuso anche l’occupazione per pochi minuti di una porzione del cortile comune.
Corte di Cassazione civile, sezione VI, ordinanza n. 7618 del 18 marzo 2019 Cortile condominiale (1)