Obbligo di audizione e validità della sanzione.
Il T.A.R. Lazio (Roma Sez. I, 16/05/2019, sentenza n. 6089) ha statuito che in tema di audizione dell’interessato, va precisato che ad ogni richiesta del soggetto interessato, deve corrispondere un obbligo di sua audizione; ciò sempre in correlazione alle esigenze istruttorie che, dall’espletamento di tale incombente, possono venire soddisfatte, permanendo comunque i diritti partecipativi dell’interessato, di cui all’art. 7 L. n. 241 del 1990, i quali si compendiano nella possibilità di prendere visione degli atti del procedimento nonché di presentare memorie e documenti, anche al fine del rispetto del principio del contraddittorio applicabile in questa materia.
Meglio chiarire che, nel merito, il mancato espletamento dell’audizione non si è rivelata causa autonoma di annullamento della sanzione; queste le parole del collegio: “Per quanto riguarda la mancata audizione, pur richiesta, il Collegio rileva che la disposizione che la consente non può essere letta nel senso che, ad ogni richiesta del soggetto interessato, debba corrispondere un obbligo di sua audizione, ma deve sempre essere correlata alle esigenze istruttorie che, dall’espletamento di tale incombente, possono venire soddisfatte, permanendo comunque i diritti partecipativi dell’interessato, di cui all’art. 7 L. n. 241 del 1990, i quali si compendiano nella possibilità di prendere visione degli atti del procedimento nonché di presentare memorie e documenti, come accaduto nel caso di specie, anche al fine del rispetto del principio del contraddittorio applicabile in questa materia (Cons. Stato, Sez. VI, 24.3.11, n. 1809); né parte ricorrente indica quali elementi ulteriori e decisivi avrebbe rappresentato con la richiesta audizione”.