La preventiva segnalazione del misuratore di velocità è inderogabile; anche per i dispositivi dinamici.

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La preventiva segnalazione del misuratore di velocità è inderogabile; anche per i dispositivi dinamici.

Il D.M. n. 15 agosto 2007, art. 3, nella parte in cui esonera dall’obbligo di presegnalazione l’uso di strumenti (quale lo “Scout speed”) di rilevamento della velocità con modalità dinamica ovvero ad inseguimento, è in contrasto con l’art. 142, comma 6-bis cod.strada, norma primaria, di rango superiore, che al contrario contempla tale obbligo per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale dedicate a siffatti controlli, rimettendo al citato decreto ministeriale la mera individuazione delle relative modalità attuative (quale, ad esempio, l’installazione sulle autovetture di messaggi luminosi visibili frontalmente e da tergo, contenenti l’iscrizione sintetica “controllo velocità” o “rilevamento velocità”), senza facoltà di derogarvi; conseguentemente, questa disposizione deve essere disapplicata, in conformità al principio per cui la possibilità di deroga alla legge è consentita soltanto se espressamente prevista dalla legge stessa, con l’individuazione delle ipotesi e delle fonti secondarie. Pertanto, vanno annullati i verbali per utilizzo del dispositivo di controllo Speed scout in assenza di preventiva segnalazione (Cass. civ. Sez. II Ord., 26/01/2023, n. 2384).

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