ARTICOLO 93 BIS CDS: CIRCOLAZIONE IN ITALIA DI VEICOLI ESTERI CONDOTTI O NELLA DISPONIBILITÀ DI PERSONE RESIDENTI IN ITALIA, NORMATIVA E SANZIONI

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La legge n. 238 del 23/12/2021, ha modificato gli articoli 93,94 e 132 del d. Lgs 285/92 ed inoltre ha introdotto l’articolo 93 bis, che va a disciplinare la circolazione sul territorio italiano dei veicoli immatricolati all’estero, sia in paesi UE che extra UE che sono:

  • Intestati o di proprietà di persone fisiche residenti in Italia
  • Condotti da italiani ma non di loro proprietà ma di cui hanno comunque la materiale disponibilità
  • Nella disponibilità di persone giuridiche con sede in Italia ma condotti da dipendenti.

Per quanto riguarda invece la circolazione in Italia di veicoli esteri non riportati nelle ipotesi sopra menzionate si applica l’articolo 132 del CDS, il quale consente agli stranieri di circolare su territorio italiano con un veicolo immatricolato all’estero per un periodo massimo di 365 giorni.

L’articolo 93 bis stabilisce che, chi trasferisce la propria residenza in Italia può circolare con veicolo immatricolato all’estero per un periodo massimo di 3 mesi dall’ ottenimento della residenza, decorso tale periodo il veicolo deve essere immatricolato in Italia.

I veicoli con targa estera condotti da persone diverse dal proprietario possono circolare sul territorio nazionale solo se al momento del controllo si riesce ad esibire documentazione avente data certa e sottoscrizione dell’intestatario e nel quale viene riportato in modo chiaro il titolo di disponibilità, il conducente o i conducenti e la durata.

Se la durata del contratto di disponibilità è inferiore a 30 giorni non c’è bisogno di ulteriori adempimenti, se invece si superano i 30 giorni, anche non consecutivi, il veicolo va registrato al PRA nell’apposita sezione denominata REVE. Tali disposizioni, inoltre, non si applicano a rimorchi e semirimorchi agganciati a motrici immatricolate in Italia. Un veicolo con targa estera iscritto al REVE è equiparato ad un veicolo italiano, perciò non occorre esibire documento di data certa e può essere condotto da chiunque, a condizione che abbia la patente, e ad esso non si applicano le disposizioni dell’articolo 207 CDS.

La registrazione del veicolo al REVE deve essere aggiornata:

  • In caso di sublocazione o subcomodato per un periodo che superi i 30 giorni all’anno
  • Trasferimento di residenza di colui che ha la materiale disponibilità del veicolo.

Derogano all’applicazione dell’articolo 93 bis:

  • Cittadini iscritti all’AIRE e residenti a Campione di Italia
  • Personale civile e militare dipendenti delle P.A. In servizio all’estero ed i loro familiari conviventi all’estero.
  • Personale delle FFAA e di polizia in servizio all’estero e i loro familiari conviventi all’estero
  • Conducenti residenti in Italia da più di 60 giorni che guidano veicoli immatricolati nella repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese con sede nel territorio sammarinese con i quali sussiste un rapporto di lavoro continuativo
  • Veicoli con immatricolazione temporanea o per importazione
  • Quando il proprietario estero è al bordo del veicolo
  • Veicoli con targa: diplomatica o consolare ( CC/ CD), escursionisti esteri (EE) e targa AFI.

I lavoratori che esercitano la loro professione all’estero in Stati confinanti o limitrofi all’Italia che circolano nel territorio nazionale con veicoli di loro proprietà ma con immatricolazione nel paese in cui prestano attività lavorativa, non hanno l’obbligo di re- immatricolazione in Italia ma bensì devono esclusivamente registrare il veicolo al REVE entro 60 giorni dall’acquisto.

Di seguito si riportano le principali ipotesi sanzionatorie:

  • 93 bis c.1 e c.7 Circolazione di veicolo estero appartenente a persone resident in Italia da più di 3 mesi:

PMR 400,00 €

5 gg 280,00 €

60 gg 800,00 €

Sanzione accessoria: cessazione cautelare della circolazione e confisca in caso di mancata immatricolazione entro 30gg

  • 93 bis c.2 e c.8 guida veicolo estero non di proprietà senza avere documento attestante titolo di possesso e durata della disponibilità:

PMR 250,00 €

5 gg 175,00 €

60 gg 500,00 €

Sanzione accessoria: fermo amministrativo del veicolo fino ad esibizione del documento (max 60gg)*

*in caso di pagamento immediato della sanzione si applica il fermo ex art 214 ed è affidato all’interessato altrimenti si applica il fermo ex art 207 presso il custode acquirente fino a pagamento della sanzione, non oltre i 60 gg, scaduto il fermo il veicolo si consegna all’interessato sempre sottoposto a fermo amministrativo fino ad esibizione dei documenti.

  • 93 bis c2 e c9 disponibilità di veicolo estero per più di 30 gg nell’anno solare senza iscrizione al REVE:

PMR 712,00 €

5 gg 498,40 €

60 gg 1779,00 €

Sanzione accessoria: ritiro immediato del documento di circolazione

Con tale violazione può concorrere l’ipotesi sanzionata dall’art 93 bis c2 e c8

 

  • 93 bis c 2 e c9 omessa richiesta di aggiornamento della registrazione al REVE per variazione di disponibilità o residenza/sede

PMR 712,00 €

5 gg 498,40 €

60 gg 1779,00 €

Sanzione accessoria: ritiro immediato del documento di circolazione

  • Art 93 bis c3 e c7 circolazione di veicolo estero di sua proprietà da parte di persona che lavora nel Paese di immatricolazione che non ha registrato al REVE il veicolo entro 60gg

PMR 400,00 €

5 gg 280,00€

60 gg 800,00€

Sanzione accessoria: cessazione cautelare della circolazione e confisca in caso di mancata immatricolazione o esportazione entro 30gg

  • 93 bis c4 e art. 100 c11 e c15 circolazione con veicolo con targa estera non leggibile o non formata da caratteri latini e cifre arabe

PMR 87,00 €

5 gg 60,90€

60 gg 172,00€

Sanzione accessoria: fermo amministrativo del veicolo per tre mesi

 

 

 

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