Irretroattività assoluta in materia di sanzioni amministrative

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Irretroattività assoluta in materia di sanzioni amministrative

Il Consiglio di Stato, Sez. III, con Sentenza del 31-01-2023, n. 1105, ha rimarcato che i principi di legalità, irretroattività e di divieto di applicazione analogica di cui all’art. 1 L. n. 689 del 1981, comportano l’assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali ab origine, senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all’art. 2, comma 2 e 3, c.p. i quali, recando deroga alla regola generale dell’irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente previsti dal legislatore (Cass. sez. II n. 12208 del 2022 e n. 8229 del 2022).

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