L’ art. 131-bis del codice penale, disciplina l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo …l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
La domanda da porsi è:
può applicarsi la disciplina in parola al “rifiuto di sottoporsi al testo alcoolemico?”
Cass. pen. Sez. IV, 13/02/2023, n. 5894 ci dice che la domanda ha risposta affermativa, sostenendosi come “le Sezioni Unite hanno stabilito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis c.p., è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico, previsto dall’art. 186, comma 7, C.d.S. (Sez. U, n. 13682/2016 del 25/02/2016, Coccimiglio). L’assunto del consesso apicale si fonda sulla considerazione che, “essendo in considerazione la caratterizzazione del fatto storico nella sua interezza, non si dà tipologia di reato per la quale non sia possibile la considerazione della modalità della condotta; ed in cui sia quindi inibita ontologicamente l’applicazione del nuovo istituto”; di tal che “l’illecito di cui all’art. 186, comma 7, C.d.S. sanziona il rifiuto di sottoporsi all’indagine alcolimetrica volta all’accertamento della guida in stato di ebbrezza sanzionata dal comma 2 dello stesso articolo. In conseguenza, la lettura della “ratio” e dello sfondo di tutela che presiedono alla contravvenzione in esame sarebbe fallace ed astratta se non si confrontasse con l’intimo intreccio tra i due reati, enfatizzato dal fatto che uno è punito con le sanzioni previste dall’altro. In breve, il comma 7 non punisce una mera, astratta disobbedienza ma un rifiuto connesso a condotte di guida indiziate di essere gravemente irregolari e tipicamente pericolose, il cui accertamento è disciplinato da procedure di cui il sanzionato rifiuto costituisce solitamente la deliberata elusione”. Perciò, ai fini dell’apprezzamento circa l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., occorre accertare che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati: di tal che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa in relazione alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo e richiede una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità del caso concreto. La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p., applicabile ad ogni fattispecie criminosa, è stata perciò ritenuta dalle Sezioni Unite della Corte compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico, previsto dall’art. 186, comma 7, Cod. Strada, sul rilievo che, accertata la situazione pericolosa e dunque l’offesa, resta pur sempre uno Spa zio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della valutazione della gravità dell’illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si inscrive e quale sia, in conseguenza, il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato (vds. la già citata Sez. U, Sentenza n. 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, Rv. 266595). Alla luce di tali principi, va osservato che, nella specie, non vi sono elementi per affermare la sussistenza di elementi ostativi ai fini della configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p.. Le circostanze in cui il A.A. veniva fermato sono state di fatto trascurate nella sentenza impugnata e risultano solo sommariamente indicate nella sentenza di primo grado, ove si fa unicamente cenno al fatto che l’odierno imputato veniva visto dalla pattuglia in transito mentre parcheggiava improvvisamente sul ciglio di (Omissis). La Corte messinese si limita a escludere l’applicabilità della causa di non punibilità formulando una valutazione affatto ipotetica e generica sul pericolo che l’imputato avrebbe potuto rappresentare ove sì fosse posto alla guida di un mezzo di locomozione sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: in tal modo, però, lungi dall’elaborare la necessaria caratterizzazione del fatto concreto – nei termini richiesti dalla giurisprudenza apicale di legittimità – la Corte zanclea non fa altro che riprodurre il paradigma astratto della fattispecie criminosa contestata, che però – come detto – non è in generale esclusa dall’applicazione della particolare tenuità del fatto, se non laddove sia esplicitato ed argomentato un particolare pregiudizio al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. In definitiva, manca radicalmente nella motivazione del diniego la valutazione complessiva e contestuale del fatto che, nella richiamata giurisprudenza apicale di legittimità, è indispensabile nello scrutinio della qualificabilità o meno del fatto medesimo come particolarmente tenue, ai fini della configurabilità della causa di non punibilità in discorso”.
Siamo perplessi.