Con la sentenza n. 1015/2025, il T.A.R. Campania, Sezione staccata di Salerno, si è pronunciato in merito a un diniego comunale di accertamento di conformità edilizia, annullandolo per difetto di istruttoria e per violazione dell’art. 36-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia), come recentemente introdotto dal D.L. n. 69/2024.
Il ricorrente aveva richiesto la sanatoria di una serie articolata di opere edilizie (tra cui una tettoia, una pergotenda, una piscina e una recinzione) realizzate in area classificata agricola e soggetta a vincoli paesaggistici e idrogeologici, presentando una domanda articolata che includeva sia interventi di regolarizzazione sia la disponibilità a demolire o modificare alcune opere non compatibili.
Il Comune ha rigettato l’istanza, motivando il diniego con l’incompatibilità urbanistico-paesaggistica e la trasformazione non consentita dell’area agricola, senza avviare alcuna attività istruttoria in ordine alla possibilità di riqualificare l’intervento alla luce della disciplina del nuovo art. 36-bis T.U. Edilizia.
Il Collegio ha accolto il ricorso fondando la decisione su due punti centrali:
- Difetto di istruttoria: Il Comune ha omesso di qualificare giuridicamente l’istanza nei termini previsti dall’art. 36-bis T.U. Edilizia, norma che consente una forma di sanatoria condizionata a interventi di adeguamento, modifica o demolizione parziale, anche in presenza di difformità non sanabili integralmente.
- Violazione della normativa sopravvenuta (D.L. 69/2024): Il Comune non ha dato applicazione alla novella legislativa, che ha introdotto la possibilità di rilasciare un titolo edilizio in sanatoria subordinatamente alla rimozione delle opere non sanabili e alla realizzazione di interventi correttivi. Ai sensi dell’art. 36-bis, comma 4, inoltre, la P.A. avrebbe dovuto interpellare l’autorità competente per il vincolo paesaggistico al fine di acquisire un parere vincolante di compatibilità, in presenza di interventi realizzati in zona soggetta a tutela.
La pronuncia richiama l’obbligo del responsabile del procedimento di applicare il principio del soccorso istruttorio ex art. 6, comma 1, lett. b), della L. 241/1990, anche al di fuori dei procedimenti comparativi, citando in tal senso la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VII, n. 8083/2023). In presenza di incertezza sulla qualificazione dell’istanza, la P.A. avrebbe dovuto richiedere chiarimenti e integrazioni, anziché provvedere direttamente con il rigetto.
- La riqualificazione giuridica dell’istanza edilizia
Il TAR ha operato una riqualificazione dell’istanza come riconducibile all’art. 36-bis, rilevando come l’uso di modelli standardizzati per l’art. 36 e la menzione dell’art. 37 nella relazione tecnica non costituissero impedimento ad un’interpretazione sostanziale del contenuto della domanda. La presenza di proposte di modifica, riduzione e demolizione rendeva la domanda estranea allo schema dell’accertamento di conformità ex art. 36 e pienamente riconducibile alla nuova disciplina di cui all’art. 36-bis.
La sentenza si segnala per l’attenzione con cui il Collegio ha ricostruito il quadro normativo aggiornato, valorizzando l’effettività del diritto di sanatoria in presenza di vincoli paesaggistici e urbanistici, ove ciò sia compatibile con gli strumenti di pianificazione e con interventi di adeguamento tecnico. L’atto impugnato è stato annullato, con obbligo per il Comune di rinnovare l’istruttoria coinvolgendo le autorità competenti per i vincoli, ai sensi dei commi 1 e 4 dell’art. 36-bis.
In presenza di un’istanza di sanatoria riguardante difformità rispetto al permesso di costruire ex art. 36-bis, con l’atto conclusivo del procedimento l’Ufficio Tecnico comunale può indicare le opere non sanate e addirittura potrebbe introdurre specifiche prescrizioni vincolanti e quindi, di conseguenza, assentire il permesso in maniera condizionata (cfr. il comma 2 dell’art. 36-bis): è quanto affermato dal TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sentenza 30 gennaio 2025, n. 198.



