Nuove Sanzioni per ZTL, Sosta a Pagamento e Sospensione Breve della Patente: Tutti i Chiarimenti della Circolare Ministeriale 25 giugno 2025

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Con la circolare prot. n. 300/STRAD/1/0000019441.U/2025 del 25 giugno 2025, il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha fornito importanti chiarimenti applicativi sulla Legge 25 novembre 2024, n. 177, la quale introduce modifiche significative in materia di sicurezza stradale e gestione delle violazioni relative a ZTL, sosta a pagamento e nuove misure sanzionatorie, come la “sospensione breve” della patente.

L’intervento si è reso necessario per garantire l’uniformità di applicazione delle norme su tutto il territorio nazionale, dopo che la prima fase di applicazione della Legge 177/2024 ha evidenziato interpretazioni difformi tra le diverse autorità.

  1. Maggiorazione delle sanzioni per mancato pagamento nelle ZTL e nelle aree di sosta a pagamento

La novità principale riguarda l’introduzione, agli articoli 7, commi 14-bis, 14-quater, 15 e 15.1 del Codice della Strada (CdS), della possibilità di recuperare le tariffe non corrisposte direttamente attraverso una maggiorazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Come funziona il nuovo sistema:

  • In caso di accesso a una ZTL o utilizzo di un’area di sosta a pagamento senza aver corrisposto la tariffa dovuta (o avendo pagato solo parzialmente), oltre alla sanzione prevista, si applica un importo aggiuntivo corrispondente alla somma evasa.
  • Tale meccanismo consente il recupero immediato delle somme senza dover attivare una separata procedura esecutiva civile.
  • La tariffa non corrisposta si somma all’importo della sanzione amministrativa, il quale è calcolato seguendo le consuete modalità:
    • Pagamento ridotto del 30% entro 5 giorni (Art. 202 CdS).
    • Pagamento dell’importo base entro 60 giorni.
    • Importo massimo in caso di pagamento oltre 60 giorni.

Esempio pratico:

Violazione per accesso ZTL senza pagamento:

  • Tariffa non corrisposta: 5 Euro.
  • Sanzione base: 83 Euro.

Calcolo:

  • Pagamento entro 60 giorni: 83 + 5 = 88 Euro.
  • Pagamento scontato entro 5 giorni: 58,10 + 5 = 63,10 Euro.
  • Pagamento dopo 60 giorni: 166 + 5 = 171 Euro.

Nel caso della sosta a pagamento, la maggiorazione tiene conto:

  • Dell’intero periodo tariffato giornaliero, calcolato in base alla tariffa oraria prevista.
  • Se presente una tariffa agevolata per l’intera giornata, è quest’ultima a costituire l’importo della maggiorazione.

Esempio di sosta a pagamento:

  • Tariffa oraria: 2 Euro (dalle 8.00 alle 20.00).
  • Tariffa giornaliera:: 24 Euro.

Violazione accertata:

  • Sanzione base: 42 Euro.
  • Maggiorazione: Euro 24 tariffa giornaliera.

Calcolo finale:

  • Pagamento entro 60 giorni: 66,00 Euro. (42,00+24,00)
  • Pagamento scontato entro 5 giorni: 53,40 Euro.( 29,40+24)

Il Ministero raccomanda che nel verbale di contestazione e nell’eventuale preavviso, gli importi della sanzione e della tariffa non corrisposta siano sempre indicati distintamente, per garantire trasparenza e correttezza.

  1. Sospensione Breve della Patente: Condizioni e Applicazione

L’articolo 218-ter CdS, introdotto dalla Legge 177/2024, disciplina la nuova misura della sospensione breve della patente di guida, finalizzata a contrastare comportamenti gravi alla guida con effetto immediato.

Requisiti per l’applicazione:

  • Violazioni specifiche, dettagliate dalla normativa.
  • Conducente con meno di 20 punti sulla patente.
  • Identificazione immediata del trasgressore al momento della violazione o dell’accertamento.

Precisazioni operative:

  • La sospensione breve si può applicare anche se l’identificazione avviene durante l’accertamento, ma resta esclusa se il trasgressore viene identificato in un momento successivo sia alla commissione che all’accertamento della violazione (es. violazioni rilevate tramite dispositivi automatici con contestazione differita).
  • È ammessa l’applicazione nei seguenti casi:
    • Violazioni accertate durante i rilievi di incidenti stradali, con identificazione contestuale.
    • Violazioni accertate tramite verifica dei dispositivi di controllo (tachigrafo, carta del conducente), anche se la condotta illecita si è consumata in epoca precedente.

Patente rilasciata all’estero:

  • Si applicano le disposizioni dell’articolo 135 CdS:
    • Possibilità di restituzione anticipata della patente a richiesta, se il conducente dichiara di voler lasciare il territorio nazionale.
    • Se il titolare di patente estera viola il provvedimento circolando durante il periodo di sospensione, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 218-ter, comma 8 CdS.
    • In caso di recidiva, è prevista l’inibizione alla guida in Italia per due anni.

Importante: la verifica dei punti ai fini della sospensione breve si effettua esclusivamente sulla patente di guida, indipendentemente da eventuali titoli professionali aggiuntivi (CQC, CAP KB).

Gli argomenti citati dalla circolare sono stati trattati nei precedenti articoli:

https://www.passiamo.it/la-sospensione-breve-della-patente-articolo-218-ter-cds/

https://www.passiamo.it/la-sosta-a-pagamento-come-e-stata-modificata-con-lintroduzione-della-l-177-2024/

circolare-mininterno-del-25-06-25-su-artt.-7-e-218-ter-c.d.s

circolarechiarimentiartt218-tere7cds

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