LA NUOVA DISCIPLINA DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI. L’istituzione del registro elettronico nazionale

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Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante l’attuazione della direttiva UE 2018/851 cd. “Economia circolare”, vigente dallo scorso 26 settembre, ha riformato l’intero impianto della parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006, riformulando ex novo, per quello che qui rileva, la complessa disciplina della tracciabilità dei rifiuti.

Il nuovo sistema – nel dettato di cui all’art. 188-bis, come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020 – si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti, integrati nel Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 135/2018 (Decreto cd. “Semplificazioni”), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e gestito con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale dei gestori ambientali.

Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in:

a)     Una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;

b)     Una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto.

Il sopra citato decreto disciplina anche l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:

a)     I modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193, con l’indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;

b)     Le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3, dell’articolo 6 del D.L. n. 135/2018, con la previsione di criteri di gradualità per la progressiva partecipazione degli operatori;

c)     Il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), nonché dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;

d)     Le modalità per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all’articolo 189;

e)     Le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale;

f)      Le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell’Albo nazionale;

g)     Le modalità di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo;

h)     Le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all’articolo 188, comma 5, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.

Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 (rispettivamente concernenti i registri di carico e scarico e i formulari d’identificazione dei rifiuti) sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del D.L. n. 135/2018.

Negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale.

Fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 188-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.

Sia i registri di carico e scarico, sia i formulari d’identificazione dei rifiuti, continueranno ad essere compilati sui (vecchi) modelli tuttora in uso, nelle more dell’adozione del Decreto ministeriale, da adottarsi ai sensi dell’art. 188-bis del D. Lgs. n. 152/2006.

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