LA MOTIVAZIONE DELLA MANCATA CONTESTAZIONE, AGO DELLA BILANCIA DELLA LEGITTIMITA’

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Con sentenza n. 1222-2018, il Giudice di pace di Bari rigettava il ricorso proposto ex D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, da un ricorrente, avverso l’ordinanza del Prefetto di (Omissis) n. (Omissis), con cui, a seguito di verbale n. (Omissis) del PM di (Omissis) (opposto ex art. 203 Codice della Strada), questi veniva sanzionato ex art. 6, comma 4 e 14, Codice della Strada, quale conducente e proprietario della vettura (Omissis) tg. (Omissis), per aver circolato su corsia riservata ad altri veicoli, con contestazione in via differita in quanto l’accertatore era “impegnato a regolare il traffico“.

La suprema Corte (Cass. civ. Sez. II, 17-04-2023, n. 10097) innanzi a cui ha posto gravame il ricorrente, ha rimarcato -previa attenta descrizione delle differenze correnti nel solco dell’art.201 del CdS, tra quelle che escludono l’obbligo di contestazione e quelle che ne ammettono deroga previa motivazione- che “nel valutare la legittimità di un verbale con contestazione differita, il giudice, tenuto conto essenzialmente del tipo di infrazione, deve limitarsi a verificare l’indicazione di una plausibile ragione che abbia determinato il differimento (quale, nella specie, si rivela l’accertamento della violazione mentre l’agente era impegnato a regolare il traffico), senza che sussista alcun margine da parte del giudice stesso di apprezzare nel concreto le scelte organizzative compiute dall’amministrazione”.

Quindi, la credibilità delle affermazioni contenute nel verbale, quale causa di mancata contestazione immediata è il vero ago della bilancia tra legittimità ed illegittimità del verbale.

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