CONSIGLIERI COMUNALI, DIRITTO D’ACCESO ART. 43 TUEL E REGOLAMENTI COMUNALI

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La regolamentazione del  diritto di accesso dei consiglieri  comunali  attraverso un apposito  regolamento e lo statuto Comunale o Provinciale  è da ritenersi legittimo.

nel parere reso dal Ministero degli Interni n.11288 del 13/04/2023),  si rileva che il diritto di  accesso dei consiglieri comunali e provinciali ai documenti in possesso dell’Ente, utili all’espletamento del proprio mandato, deve essere consentito senza alcuna specifica motivazione e può essere regolamentato dallo statuto comunale o da apposito regolamento (art. 43 comma 3 TUEL). la previsione regolamentaria e stataria deve essere coerente con il sindacato ispettivo di cui sono titolari i Consiglieri, con limiti   numeri, modalità e costi accettabili delle richieste di accesso, informazioni, interrogazioni, ecc.

Già la giurisprudenza con diverse sentenze, tra le quali  anche dalla sentenza n.393/2020 del T.A.R. per il Veneto, sez.I, l ha  avuto modo di precisare che “il riconoscimento da parte dell’articolo 43 del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo Unico sugli Enti Locali) di una particolare forma di accesso costituita dall’accesso del consigliere comunale per l’esercizio del mandato di cui è attributario, non può portare allo stravolgimento dei principi generali in materia di accesso ai documenti e non può comportare che, attraverso uno strumento dettato dal legislatore per il corretto svolgimento dei rapporti cittadino-pubblica amministrazione, il primo, servendosi del baluardo del mandato politico, ponga in essere strategie ostruzionistiche o di paralisi dell’attività amministrativa con istanze che a causa della loro continuità e numerosità determinino un aggravio notevole del lavoro negli uffici ai quali sono rivolte e determinino un sindacato generale sull’attività dell’amministrazione.

Il parere reso ha  richiamato l’attenzione della giurisprudenza sull’accesso generalizzato , sproporzionato e indiscriminato a tutti i dati di un determinato settore dell’amministrazione  che contrastano con le esigenze conoscitive sottese alla “ratio” della norma di cui all’art.43 del TUEL, ha anche precisato che se è pur vero che  il comune non può opporre alcun limite fondato sul  protezione dei dati personali va ricordato che il consigliere comunale è tenuto  al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge, per cui sarà quest’ultimo a mantenere inaccessibili eventuali dati sensibili, rispondendone personalmente della diffusione illecita. Il diritto di accesso “riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all’esercizio delle loro funzioni, alla verifica ed al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell’ente locale (Consiglio di Stato, sez.V, del 1° marzo 2023, n.2189.

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