Il TAR ribadisce il carattere di specialità della Polizia Municipale e degli appartenenti alla stessa

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Le normative  nazionali , e di solito per replica anche le normative regionali, in materia di polizia amministrativa e locale stabiliscono ,di regola, che, il Comando della Polizia Municipale può essere assunto solo da personale appartenente ai ruoli del Corpo (o Servizio) e a tale regola non deroga l’art. 1 comma 221 della l. 208/2015 che, se pure consente al personale della Polizia municipale di assumere l’incarico di dirigente di altri settori del Comune, purché non incompatibile con le funzioni del Corpo (o Servizio), di certo non consente ai dirigenti comunali di assumere il ruolo di Comandante della Polizia Municipale.

Questo è quanto statuisce la sentenza 192 del 2023 del Tar Abruzzo sezione L’Aquila per un conflitto nato tra un dipendente della Polizia Municipale e una provvedimento adottato dal dirigente.
Il dirigente in questione era stato destinatario “ad interim” dell’incarico apicale della Polizia Municipale, benché proveniente dalla avvocatura comunale.

Il Giudice Amministrativo ribadisce l’illegittimità del conferimento ad interim della dirigenza della Polizia Municipale ad albero diligente e oltre ad annullare il predetto provvedimento, annulla anche il provvedimento gestionale del medesimo dirigente di micro organizzazione interna.

Nell’estensione della predetta sentenza si fa inoltre richiamo ad una attività consultivativa svolta dalla Regione Abruzzo, che a più riprese, ha stigmatizzato il comportamento amministrativo di taluni ee.ll., che risolvevano in maniera malevole la questione dell’attribuzione del responsabilità apicale del servizio di Polizia Municipale.
La questione quindi ritorna ad essere oggetto dell’attuale dibattito soprattutto in considerazione del fatto che:
– il Comandante della Polizia Municipale non può essere scelto tra funzionari e dirigenti non appartenenti ai ruoli della Polizia Municipale
– gli appartenenti alla Polizia Municipale non possono essere destinatari di poteri amministrativi dai quali scaturiscono rilascio di provvedimenti autorizzativi, concessori o comunque altre attività di amministrazione positiva, che, possono essere oggetto dell’esercizio successivi della funzione di vigilanza;
– spetta al giudice amministrativo la competenza a derimere le questioni circa l’attribuzione degli incarichi, in quanto gli stessi esulano dalla gestione del normale rapporto di lavoro , ma riguardano specificamente l’esercizio di un potere amministrativo.

In allegato la sentenza.TAR ABRUZZO 192 2023 sez. L’Aquila

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2 Commenti

  1. buongioro Dottor Giuseppe CORFEO, presumo che la regola vale anche per la polizia provinciale. corretto?
    grazie
    Silvestri Giovanni Battista

  2. SALVE,
    intanto la narrativa della sentenza TAR fa riferimento alla Legge Regionale Abrusso, in materia di Polizia Locale, che dovrei approfondire nella lettura.
    Per il resto, principio di specialità, rimane!

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