La firma autografa del verbale? Stiamo ancora a questo!
Cass. civ. Sez. II, Ord., 12-02-2021, n. 3677 ci ricorda, anche nel 2021 (come se non fossero passati abbastanza anni dal consolidamento del principio in parola) che l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile del procedimento assolve –secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3 comma 2- il requisito di attribuibilità dell’atto alla Polizia Locale procedente, anche se questa si avvale di un “contractor privato” che realizza le mere operazioni materiali connesse all’accertamento sanzionatorio.
Con le parole del collegio: “Il verbale notificato al F., contrariamente a quanto asserito dall’appellante, riporta in epigrafe l’intestazione Città di Torino, corpo di polizia municipale, nonchè l’indicazione “Ufficio verbali”, rendendo comprensibile icto oculi – e senza possibilità di errore – la provenienza dell’atto. Circa l’asserita mancanza dell’originale del verbale di accertamento formato il (OMISSIS) si rammenta che nel caso di infrazione stradale rilevata a distanza, il verbale d’accertamento redatto con sistemi meccanizzati per fini di notifica non richiede la sottoscrizione autografa dell’accertatore, che può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell’atto, senza che occorra la formazione di un originale cartaceo firmato a mano e destinato a rimanere agli atti dell’ufficio (Cass. Civ. Sez. VI, sentenza n. 9815 del 13.5.2015)”.
Non è colpa della Suprema Corte, l’aver dovuto ribadire principi consolidati… è la scarsa arrendevolezza dei ricorrenti che impone il ripescaggio continuo di principi antichissimi e consolidati.