Discorsi sulla natura eminentemente fiduciaria degli incarichi ex art. 110 D.Lgs. n. 267/2000.

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Sovente, anzi spessissimo, si sentono grida di dolore provenienti da chi, legittimamente, aspira a ricevere un incarico dirigenziale e partecipa alle procedure ex art. 110 D.Lgs. n. 267/2000.

Alzi la mano, quindi, chi tra coloro che hanno la compiacenza di leggere, non se ne sia lamentato laddove abbia visto conferire l’incarico ad una persona che, suppostamente, risulti essere meno “titolata”.

Ebbene, fatta tale doverosa premessa e verificata la presenza di una miriade di mani alzate, corre l’obbligo dare conto del Tar Calabria, sez. II, 10/02/2021, n. 279, che pone nel nulla le richiamate grida di dolore.

Citando la giurisprudenza costante e conforme, il Collegio ribadisce che la controversia in materia di selezione per il conferimento di incarichi di natura direttiva “a contratto”, ai sensi dell’art. 110, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto concerne una procedura che difetta in radice dei requisiti del concorso.

Aggiunge, poi, che la procedura è connotata dal carattere fiduciario della scelta da parte del Sindaco ed operata nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti di professionalità, in quanto detta procedura non consiste in una selezione comparativa di candidati, svolta sulla base dei titoli o prove finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare (gli uni e le altre) attraverso criteri predeterminati, essendo piuttosto finalizzata ad accertare, tra coloro che hanno presentato domanda, quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall’esterno dell’incarico dirigenziale.

Fin qui, nulla da eccepire se nel bando vengono richiamati “criteri predeterminati”, ma come la mettiamo se, invece, viene valorizzata la natura “fiduciaria” dell’incarico?

La mettiamo che il Cons. di Stato, sez. V, 03/05/2019, n. 2867,  si premura di ricordare che non è necessario adottare una graduatoria finale, perchè  nelle procedure ex art. 110, comma 1 T.UE.L. è comunque “assente una procedura di valutazione assoluta, attraverso prove scritte ed orali, della capacità dei candidati, ed essendo invece prevista una procedura comparativa fondata sulla valutazione dei soli titoli posseduti dai candidati e su di un colloquio, volto evidentemente ad apprezzare, in funzione della fiduciarietà dell’incarico da caricare, le capacità in concreto del candidato in relazione alle funzioni da svolgere, risultando del tutto irrilevante – ai fini della configurazione come effettiva procedura concorsuale – la predisposizione di una graduatoria degli idonei“.

Vale a dire, ove mai non fosse ancora chiaro che, non essendo previsto un obbligo di stilare una graduatoria finale, tutto resta nelle mani del Sindaco che, pur avendo ricevuto un elenco di “idonei” al quale è stato, eventualmente, attribuito un punteggio di merito, affiderà l’incarico (legittimamente) a chi gli appare fiduciariamente il migliore.

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2 Commenti

  1. Sono un funzionario con 7 anni di esperienza in enti di diversi comparti. Ho 2 lauree, 3 lauree magistrali, 1 master, tutti conseguiti con 110 e lode e media prossima al 30, e sono dottorando di ricerca in diritto amministrativo. Vengo sistematicamente scavalcato in procedure per affidamenti ex art. 110 TUEL ed ex art. 19, c. 6, TUPI. L’ultima volta colui che è stato scelto aveva solo una laurea con 90/110, evidenti problemi con la lingua italiana sia scritta (curriculum pieno zeppo di errori ortografici e sintattici) sia parlata (palesi difficoltà espressive) ed esperienze lavorative solo nel privato, nonostante la giurisprudenza dica che i requisiti debbano essere gli stessi per l’accesso dall’esterno, dunque in base al DPR 70/2013 se l’incarico ha natura dirigenziale si dovrebbero avere laurea + 5 anni di esperienza in una posizione funzionale che la richieda!

    • Purtroppo la risposta è nella giurisprudenza citata:
      nelle procedure ex art. 110, comma 1 T.UE.L. è comunque “assente una procedura di valutazione assoluta, attraverso prove scritte ed orali, della capacità dei candidati, ed essendo invece prevista una procedura comparativa fondata sulla valutazione dei soli titoli posseduti dai candidati e su di un colloquio, volto evidentemente ad apprezzare, in funzione della fiduciarietà dell’incarico da caricare, le capacità in concreto del candidato in relazione alle funzioni da svolgere, risultando del tutto irrilevante – ai fini della configurazione come effettiva procedura concorsuale – la predisposizione di una graduatoria degli idonei“.
      Non si arrenda e continui a candidarsi per gli incarichi

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