L’ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco può essere emessa su istanza di parte?

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Le Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ex art. 54 TUEL sono state spesso poste nel nulla dalla giustizia amministrativa in quanto sovente mancanti di motivazione e, spessissimo, perchè carenti dei presupposti per poter agire extra-ordinem.

Questa volta, però, ci occupiamo del caso in cui tali poteri vengono sollecitati da un privato che lamenta un pregiudizio che, secondo la sua tesi, dovrebbe radicare un obbligo di provvedere da parte del Sindaco.

I fatti. Il ricorrente insorge per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune  in relazione all’istanza presentata dal medesimo in conseguenza della situazione di fatiscenza in cui versava da tempo un fabbricato adiacente all’immobile di sua proprietà, tale da generare infiltrazioni lungo il muro di confine nonché muffa, screpolature ed efflorescenze all’interno della sua abitazione causandone l’insalubrità. Sulla scorta di tali elementi veniva chiesto al Sindaco l’adozione di un’ordinanza ai sensi dell’art. 54 T.U.E.L. tesa ad obbligare i proprietari di detto fabbricato, alternativamente, al rifacimento del tetto e delle relative mura o all’abbattimento dell’intero immobile.

Da tale istanza, conseguentemente, deriverebbe un obbligo del Comune intimato di provvedere ex art. 2 L. n. 241/1990.

Secondo Tar Abruzzo, sez. I, 23/01/2021, n. 23, però, il silenzio della P.A. è invocabile nel caso in cui siano decorsi i termini per la conclusione del procedimento, al fine di far dichiarare l’obbligo di provvedere e, quindi, di chiudere il procedimento stesso.

Diversamente, nel caso di specie, l’azione proposta è diretta al diverso scopo di far aprire un procedimento, che dovrebbe sfociare nell’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente, che è espressione di valutazioni ampiamente discrezionali. Detto procedimento invocato è pacificamente qualificato dall’art. 54 T.U.E.L. e dalla relativa costante giurisprudenza come procedimento d’ufficio, rientrante nella piena discrezionalità del Comune.

Per principio consolidato – frequentemente ribadito in relazione ad analoghi poteri discrezionali d’ufficio, come l’autotutela – in caso di poteri amministrativi espressione dell’esercizio di un potere tipicamente discrezionale ad eventuali istanze volte a sollecitare l’esercizio di siffatto potere non può che essere riconosciuta una funzione meramente sollecitatoria, inadeguata a determinare l’obbligo di provvedere e, quindi, a configurare ipotesi di silenzio – inadempimento, utili per la proficua proposizione del rimedio giurisdizionale offerto dall’art. 117 c.p.a.

Pertanto appare evidente come, allo stato ed in mancanza di diverse valutazioni da parte del Comune intimato preposto alla cura ed alla tutela l’incolumità e la sicurezza pubbliche, l’eliminazione dei rischi per la salubrità dell’ambiente interno dell’abitazione di proprietà del ricorrente e di quelli per l’incolumità pubblica dipendano, in primo luogo, dall’attivazione da parte del medesimo ricorrente degli strumenti civilistici all’uopo previsti dall’ordinamento, nonché dall’adozione da parte delle autorità competenti degli ordinari provvedimenti. Diversamente, i poteri extra ordinem previsti dagli articoli 50 e 54 del TUEL, proprio perché extra ordinem e, quindi, atipici e indeterminati, oltre che residuali, non sono ricollegabili ad un obbligo di provvedere che possa essere sollecitato su iniziativa privata.

Per una volta tanto, non ci troviamo a commentare l’ennesima declaratoria di illegittimità di Ordinanze contingibili ed urgenti emesse così, tanto per farle.

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