La falsa dichiarazione di dimora abituale per conseguire una falsa residenza integra il reato di cui all’art. 483 c.p.

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La falsa dichiarazione di dimora abituale per conseguire una falsa residenza integra il reato di cui all’art. 483 c.p.

La Corte d’appello di Trento confermava una condanna a carico di un prevenuto per il reato di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 46 e 76 e art. 483 c.p. per aver falsamente autocertificato di avere trasferito la propria abituale dimora nel territorio del comune di San Genesio al fine di ottenere la residenza presso il suddetto comune. Questi proponeva ricorso in cassazione. La Cassazione confermava l’illiceità di tale condotta con sentenza Cass. pen. Sez. V, Sent., 12-11-2020, n. 31833.

La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la falsa dichiarazione rilasciata dall’imputata circa il trasferimento della propria dimora abituale nel comune di San Genesio integri il reato previsto dal D.P.R. n. 445 del 2000, art. 76 e art. 483 c.p.,… Infatti, come già questa Corte ha avuto modo di precisare (v. Sez. 5, n. 29469 del 07/05/2018, Fabbrocino, Rv. 273331), la dichiarazione di trasferimento della residenza funzionale all’iscrizione nelle liste anagrafiche è una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, giacchè contiene una attestazione da parte del privato in merito a fatti che sono di sua diretta conoscenza (il trasferimento della residenza quale conseguenza del trasferimento della propria dimora abituale), anche eventualmente riguardanti altri soggetti, come richiesto dal D.P.R. n. 445 del 2000, art. 47. Erroneamente la suddetta dichiarazione è stata dunque intesa come una dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza ai sensi dell’art. 46 del citato decreto. Errore che, come detto, cadendo sulla qualificazione giuridica dell’oggetto materiale della condotta non vizia le conclusioni cui sono pervenuti i giudici del merito, posto che il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 76 punisce, attraverso il rinvio all’art. 483 c.p., indifferentemente le falsità compiute tanto negli atti elencati dall’art. 46, quanto in quelli di cui all’art. 47 del decreto. Nè può ritenersi che alla diversa qualificazione giuridica operata in questa sede di uno degli elementi del fatto – la quale, ai sensi dell’art. 521 c.p.p., in ogni stato e grado è sempre riservata al giudice – consegua una lesione del diritto di difesa dell’imputata, posto che il fatto storico contestato non subisce alcuna immutazione, mentre il più corretto inquadramento giuridico dell’atto contenente il mendacio (come detto irrilevante ai fini dell’individuazione della norma incriminatrice) era sviluppo processuale ampiamente prevedibile dalla difesa e sostanzialmente previsto alla luce delle stesse censure proposte con il ricorso. Chiarito dunque che l’oggetto del mendacio è costituito proprio dalla falsa attestazione da parte della T. di aver trasferito la propria dimora abituale nel comune di San Genesio, irrilevanti sono le censure relative all’eventuale difetto di colpevolezza dell’imputata in ragione della presunta ignoranza dell’art. 43 c.c. Ed infatti, anche qualora volesse ritenersi il D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 46 e 47 norme extrapenali non integranti il precetto, comunque non sarebbe invocabile dell’art. 47 c.p., il comma 3 – giacchè a tale ipotesi si è implicitamente riferita la ricorrente – posto che il modulo di dichiarazione (allegato al ricorso) richiedeva all’imputata proprio di attestare l’avvenuto trasferimento della propria abituale dimora, quale presupposto per il riconoscimento formale della residenza attraverso l’iscrizione nelle liste anagrafiche del comune di San Genesio. E’ dunque escluso che la stessa non fosse consapevole di attestare il falso e peraltro anche del significato giuridico della sua condotta, posto che lo stesso modulo conteneva l’avvertenza delle conseguenze di eventuali false dichiarazioni. Parimenti infondate sono le obiezioni difensive relative alla presunta impossibilità per la T. di conseguire la residenza in carenza del presupposto della stabilità della dimora, posto che per l’appunto il reato è stato realizzato attraverso la falsa attestazione proprio su tale ultima circostanza, dovendosi in proposito ricordare che si tratta di reato di pericolo. Irrilevante dunque è il fatto che l’amministrazione comunale fosse comunque tenuta alla verifica dell’effettività della dimora. Quanto all’accertamento del fatto, manifestamente infondati e generici sono i rilievi difensivi in merito all’affidamento prestato dai giudici del merito alle dichiarazioni del proprietario dell’abitazione indicata nella dichiarazione dall’imputata. Infatti il ricorso, nel lamentare l’omessa acquisizione di riscontri a queste ultime, non ha saputo indicare, se non in maniera evanescente, le ragioni logiche di un eventuale dubbio sull’attendibilità del teste, tanto più che con il ricorso nemmeno si è contestato che la dichiarazione della T. fosse falsa o comunque che effettivamente quella indicata non fosse la sua dimora abituale, concetto che nulla ha a che fare con la tipologia di alloggio, ma per l’appunto con la stabilità dello stesso, talchè l’occupazione temporanea di una abitazione non è circostanza idonea al radicamento della residenza difettando il requisito della stabilità della dimora”.

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